L'evoluzione della responsabilità per il danno cagionato da animali sulla base delle pronunce giurisprudenziali
di Manuele Serventi Merlo - Il Codice Civile disciplina la responsabilità per danno cagionato da animali all'art. 2052 stabilendo che il proprietario - o chi se ne se ne serva - sarà responsabile dei danni provocati dall'animale, salvo che non provi il caso fortuito.

Animali: responsabilità oggettiva

Così configurata, l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2052 c.c. viene comunemente annoverata nell'ambito della c.d. "responsabilità oggettiva" il cui accertamento è del tutto indipendente dalla individuazione dell'eventuale colpa del proprietario.

Stando così la situazione attuale è da considerarsi oramai superata e non accettabile l'altra tesi per la quale la responsabilità ex art. 2052 c.c. doveva considerarsi una specifica ipotesi di fatto illecito fondata su un dovere di custodia gravante sul proprietario dell'animale disatteso per colpa (Cass. Civ. n.° 1115/1959).

Fermo quanto sopra esposto, in ogni caso, perché sia individuabile una responsabilità da danno da animali è necessario ed indispensabile dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico tra il danno e la condotta dell'animale considerato (Cass. Civ. n.° 1004/1970; n.° 979/2010).

In altri termini, è indispensabile che l'evento dannoso prodottosi sia riconducibile ad un animale che sia legato, a sua volta, dall'esistenza di un rapporto giuridico ad una persona, che può esserne il proprietario od altro soggetto che se ne serve in un determinato momento (Cass. Civ. n.° 16226/2003 e n.° 16023/2010).

Responsabilità animali: il caso fortuito secondo la Cassazione

La responsabilità ex art. 2052 c.c. è da escludere, però, se sussiste un caso fortuito tale da interrompere il nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno subito dal terzo.

Caso fortuito che deve possedere i caratteri dell'imprevidibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità (Cass. Civ. n.° 4742/2001) e la cui prova grava sul convenuto, ossia il proprietario o utente dell'animale.

In diversi casi concreti la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto idonea ad integrare il caso fortuito anche la colpa del danneggiato che, tuttavia, deve assorbire l'intero nesso causale.

Così è avvenuto, ad esempio, in una vicenda trattata dalla Cassazione nel 2015 dove si è stabilito che integrava il caso fortuito

tale da far andare esente da responsabilità ex art. 2052 c.c. il comportamento del proprietario di un cane che voleva portare all'interno di un recinto con altri cani il suo nonostante il divieto di accesso per i non addetti. Divieto che veniva fatto presente da parte di uno degli istruttori personalmente al proprietario del cane che, nonostante ciò, decideva di trasgredirlo subendo così l'aggressione di un altro animale già lì presente che lo mordeva.


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