di Lucia Izzo - I conducenti che impegnano un incrocio stradale devono adottare la massima prudenza, indipendentemente dal fatto che vi sia o non vi sia un segnale di Stop. Non potrà, dunque, invocarsi la responsabilità dell'amministrazione comunale per la mancanza della segnaletica, non essendovi nesso causale tra l'omissione ascrittagli e il danno.
Tanto si desume dalla vicenda su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 1103/2018.
La vicenda
In primo grado, una coppia che viaggiava su un veicolo aveva evocato in causa la conducente di altro veicolo, presunta responsabile del sinistro, per chiedere che l'assicuratore r.c.a. della stessa risarcisse loro i danni occorsi a causa dell'incidente.
La donna, in particolare, non aveva rispettato l'obbligo di "Stop - dare la precedenza" dal quale era onerata. I due chiamavano in causa anche l'amministrazione comunale in quanto questa avrebbe rimosso dall'area del sinistro il segnale di Stop ivi "da sempre" esistente.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda, ritenendo che responsabile del sinistro fosse l'attore, conducente del veicolo sul quale viaggiava l'altra donna coinvolta come passeggera. In appello, invece, accogliendo parzialmente il gravame, il Tribunale condannava l'altra conducente e la sua compagnia al risarcimento danni in favore del conducente dell'altro veicolo, mentre la società assicuratrice di quest'ultimo veniva condannata a risarcire la passeggera.
Si escludeva, infine, ogni responsabilità dell'amministrazione comunale poichè, secondo il giudicante, l'assenza del segnale di stop "non rappresentò fattore causale" del sinistro: infatti, i conducenti avrebbero dovuto comunque adottare la massima prudenza nell'impegnare un crocevia, vi fosse stato o meno un segnale di Stop.
Segnale di stop mancante: non responsabile il Comune per il sinistro
In Cassazione, il conducente e la passeggera agiscono ritenendo che la motivazione della sentenza sarebbe "contraddittoria" avendo il Tribunale, da un lato, riconosciuto che sul luogo del sinistro era stato rimosso il segnale di "Stop" e, dall'altro, negato che tale mancanza avesse avuto rilievo causale nella genesi del sinistro.
Inoltre, errata sarebbe stata la motivazione del provvedimento avendo il giudice a quo escluso che il Comune avesse l'obbligo di segnalare il mutamento della segnaletica, quindi, secondo la difesa, la condotta omissiva dell'amministrazione fu certamente causa o concausa del sinistro.
Le motivazioni non trovano accoglimento, anzi, gli Ermellini evidenziano come stabilire se una certa condotta sia stata o meno causa di un danno è un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Sul punto, il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Comune per mancanza di nesso di causa tra l'omissione ascrittagli e il danno, sicché, si legge in sentenza, sarebbe stato irrilevante stabilire se quell'omissione fosse stata o meno colposa.
Sbagliano i ricorrenti anche a ritenere che l'amministrazione comunale, in quanto "custode" dei beni comunali ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe avuto l'obbligo di vigilare sui beni affidati alla sua custodia e che, nel caso di specie, il danno sarebbe stato provocato proprio dalla cosa in custodia a causa di un difetto di vigilanza del Comune che avrebbe dovuto risponderne.
Invece, rammenta la Cassazione, la sentenza impugnata ha escluso che fosse stata la mancanza del segnale di Stop a provocare lo scontro tra i due veicoli, e la mancanza di nesso causale tra la cosa ed il danno rende inapplicabile l'evocato art. 2051 del codice civile.