L'azione revocatoria semplificata rende inutile intraprendere la revocatoria ordinaria entro un anno dall'atto di disposizione del debitore

di Annamaria Villafrate - Dal confronto tra la disciplina della revocatoria ordinaria e quella semplificata prevista dal nuovo articolo 2929 bis c.c. emerge l'inutilità di intraprendere l'azione di cui all'art. 2902 e ss. c.c. entro un anno dal compimento dell'atto di disposizione del debitore. Per comprenderne il motivo è necessario analizzare brevemente la disciplina delle due azioni e il loro ambito di applicazione.

Azione revocatoria ordinaria: come funziona

L'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 e ss. del c.c. al fine di tutelare la garanzia patrimoniale del credito.

Affinché il creditore possa intraprenderla è necessario che il debitore:

1) abbia compiuto un atto di disposizione che modifichi la sua situazione patrimoniale:

  • trasferendo ad altri un suo diritto (es: vendita di un immobile);
  • assumendo un nuovo obbligo verso terzi (es: mutuo);
  • costituendo sui beni di sua proprietà diritti a favore di altri (usufrutto, ipoteca);

2) che questo atto realizzi un eventus damni, ossia rechi un pregiudizio alle ragioni del creditore;

3) che il debitore abbia agito con scientia fraudis (o damni), cioè con la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni del creditore, anche senza avere l'intenzione specifica di danneggiarlo.

In presenza dei suddetti presupposti i creditori, per tutelare il loro diritto, possono chiedere che gli atti di disposizione compiuti dal debitore in loro pregiudizio vengano dichiarati inefficaci con sentenza

. L'azione revocatoria infatti non persegue l'obiettivo di eliminare l'atto e di produrre un effetto restitutorio, essa ha piuttosto la finalità di rendere l'atto di disposizione del debitore inefficace solo verso il creditore, il quale ha così la possibilità di intraprendere azioni conservative ed esecutive sul bene (art. 2902 c.c.).

Ora, dal punto di vista temporale l'azione revocatoria

, secondo quanto disposto dall'art. 2903 c.c. si prescrive in cinque anni dal compimento dell'atto. Il creditore ha quindi a disposizione tutto il termine di durata della prescrizione breve per ottenere il ripristino della sua garanzia. Se un tale termine, nelle intenzioni del legislatore, mirava a tutelare la sicurezza dei rapporti giuridici e la certezza dei diritti, impedendo che la sorte degli atti non restasse sospesa troppo tempo, ad oggi, per la rapidità degli scambi e delle contrattazioni, questo spazio temporale pare perfino eccessivo.

Azione revocatoria semplificata: come funziona

Per evitare quindi che il trascorrere del tempo giochi contro gli interessi del creditore, è stata introdotta la revocatoria semplificata di cui all'art. 2929 bis c.c.

Essa, a differenza della revocatoria ordinaria, prevede che gli immobili e i beni mobili registrati possano essere sottoposti a esecuzione forzata, anche se assoggettati a vincolo di indisponibilità o oggetto di donazione, purché il vincolo o l'alienazione siano successivi all'insorgere del credito e purché il pignoramento venga effettuato entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione.

In caso di donazione, l'espropriazione potrà essere intrapresa direttamente nei confronti del terzo.

Revocatoria: perchè entro un anno non serve

Tirando le fila, è evidente che la revocatoria semplificata (nel caso in cui il debitore abbia posto in essere alienazioni a titolo gratuito di beni immobili e beni mobili registrati o abbia posto sugli stessi vincoli a favore di terzi), tutela il creditore in tempi molto più rapidi rispetto all'azione ordinaria.

Il creditore infatti non dovrà aspettare la sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto compiuto dal debitore, ma potrà agire esecutivamente sui beni entro un anno dalla alienazione a titolo gratuito o dalla trascrizione del vincolo.

Pertanto, nonostante la possibilità per il creditore di intraprendere l'azione revocatoria, la sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto dispositivo non è più l'unico strumento per consentire la tutela delle ragioni creditorie. Solo quando sarà trascorso il termine di un anno dalla trascrizione del vincolo o dalla alienazione a titolo gratuito la revocatoria ordinaria resterà lo strumento esclusivo per tutelare le ragioni creditorie.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: