di Valeria Zeppilli - La struttura ospedaliera alla quale un paziente si rivolga per essere sottoposto ad analisi cliniche è tenuta, oltre che a uno specifico obbligo di prestazione, anche a un correlato dovere di protezione.
Di conseguenza, come si evince dalla sentenza numero 1251/2018 della Corte di cassazione qui sotto allegata, se dalle analisi emerge una evidente situazione di pericolo di vita, la struttura sanitaria deve attivarsi tempestivamente e immediatamente per proteggere la salute del paziente.
Pericolo di vita
Per i giudici, di certo non è possibile affermare che ogni qualvolta dalle analisi compiute presso una struttura ospedaliera emerga una qualsivoglia alterazione dei dati clinici la struttura stessa abbia un indifferenziato obbligo di attivazione. Tuttavia è altrettanto vero che se l'alterazione risulti di una gravità tale da compromettere la vita del paziente e sul piano probabilistico una tempestiva segnalazione dell'anomalia al sanitario competente o al paziente stesso possa scongiurare il conseguente esito letale, l'eventuale ritardo della comunicazione comporta una violazione dell'articolo 1176 del codice civile, che predica la diligenza nell'adempimento.
La vicenda
Nel caso di specie, il paziente si era recato presso la struttura sanitaria poi convenuta in giudizio dai suoi eredi per sottoporsi a delle analisi, dalle quali era emerso un valore della potassiemia tale da indicare un inequivocabile pericolo di vita. La struttura, però, non aveva dato immediata comunicazione dell'anomalia al medico curante e l'uomo, tra giorni dopo, era deceduto per arresto cardiaco.
Dinanzi a una tale situazione, per la Cassazione a nulla rileva che non sussista alcuna specifica disposizione che imponga all'azienda sanitaria un obbligo di comunicazione: indipendentemente da qualsivoglia norma, regolamento, protocollo o linea guida, dinanzi a un tale inadempimento il giudice del merito deve rivalutare la sua decisione di respingere la domanda di risarcimento avanzata dagli eredi.
Corte di cassazione testo sentenza numero 1251/2018• Foto: 123rf.com