di Valeria Zeppilli - Prima di inviare una lettera di richiesta risarcimento danni per conto di un cliente, alcuni avvocati sono soliti far apporre alla parte la firma in calce per adesione e ratifica, altri invece omettono tale passaggio e restano i soli sottoscrittori della missiva.
La prima soluzione è di certo la più sicura ma non sempre la più pratica. Prima di scartarla, tuttavia, vanno fatte delle opportune precisazioni.
Necessità del mandato
Per la produzione di alcuni effetti giuridici fondamentali è indispensabile che il cliente abbia dato al legale un valido mandato. È solo sulla base di un mandato, infatti, che un avvocato può, ad esempio, provvedere in favore di un soggetto terzo all'interruzione della prescrizione e alla messa in mora del creditore.
Assenza di formale procura
Tuttavia va detto che, sebbene l'atto di costituzione in mora idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione richieda necessariamente la forma scritta, una tale formalità non è invece necessaria per il conferimento della relativa procura. Come precisato anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nella sentenza numero 9046/2007, infatti, in tale ipotesi non si applica il richiamo che l'articolo 1324 del codice civile fa, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, alla disciplina propria dei contratti.
La prova del potere rappresentativo
Sul punto la Cassazione si è espressa anche più di recente con la sentenza numero 2965/2017, ove si legge che "la procura per la costituzione in mora ben può risultare da un comportamento univoco e concludente".
Non solo. In tale pronuncia la Corte ha anche chiarito che "l'esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni".
In definitiva, quindi, anche se la firma del cliente costituisce una garanzia in più specie se i rapporti tra legale e parte non sono abituali o chiari, deve comunque ritenersi che, ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che l'avvocato sia investito di un generico potere di rappresentanza non necessariamente con particolari formalità. Tale potere può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova (sul punto vedi anche, tra le tante, Cass. n. 3873/2006 e 17997/2002).
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