Cds: titolo sperimentale valido
Secondo la massima assise amministrativa: "dall'attenta lettura dell'articolo 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, posto, tra l'altro, a fondamento della esclusione disposta dalla norma del bando oggetto di impugnativa, non vi è indicazione alcuna della tipologia del titolo sperimentale (indirizzo linguistico o indirizzo pedagogico) rilasciato, riferendosi la disposizione ai "titoli di studi conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale", in tal modo attribuendo rilievo non alla specificità dell'indirizzo quanto piuttosto alla scuola che lo ha rilasciato" (Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza cautelare n.179/2018 del 19 gennaio 2018 sotto allegata).
Le decisioni sopra richiamate sono alquanto singolari sotto l'aspetto della differenza di vedute tra i due organi della Giustizia Amministrativa - TAR del Lazio Sez. III bis e Consiglio di Stato Sez. VI, in quanto il Tribunale Amministrativo per il Lazio, nella propria sentenza ha espressamente ammesso di conoscere l'opposto orientamento dell'organo superiore ma di non condividerlo, insistendo nella propria posizione e rigettando il ricorso dell'aspirante insegnante.
Per contro il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento richiamando i propri precedenti disattesi dal TAR romano.
Cons. Stato, ordinanza n. 179/2018• Foto: 123rf.com