di Annamaria Villafrate - Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9966/2017 (sotto allegata) si sono pronunciate in materia di integrazione scolastica dell'alunno portatore di handicap. La scuola privata paritaria deve garantire all'alunno disabile le stesse prestazioni di sostegno che verrebbero erogate dalla scuola statale. Nel momento quindi in cui l'amministrazione statale non eroga i contributi dovuti, a copertura parziale dei costi necessari, essa si rende responsabile di una discriminazione indiretta, poiché con la sua condotta determina la riduzione del servizio formativo ed assistenziale della scuola paritaria in favore del disabile.
La vicenda processuale
I genitori di un minore affetto da handicap, chiedono l'accertamento della natura discriminatoria della decisione dell'amministrazione scolastica che, nel passaggio da una scuola primaria statale a una privata paritaria, non ha concesso le stesse ore di sostegno, pari a 22 ore settimanali (+2) previste nel Piano educativo individualizzato (PEI). Per l'anno 2012/2013 la scuola primaria paritaria parrocchiale dove è stato iscritto il figlio, ha infatti concesso 12 ore settimanali di sostegno + 3 fornite dalla scuola + 12 ore di assistenza dell'educatrice.
In primo grado la domanda dei genitori nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'Ufficio scolastico regionale Friuli - Venezia Giulia e della scuola paritaria viene accolta. Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale appellano la sentenza, ma la Corte d'appello respinge il gravame: il PEI riconosce all'alunno 22 ore settimanali di sostegno, mentre la scuola paritaria di fatto ne ha erogate 15, non adempiendo all'obbligo previsto, visto che le ore l'educatore e l'assistente sociale sono figure professionali diverse dall'insegnante di sostegno. Ricorrono in Cassazione il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio scolastico regionale.
Studenti disabili: il quadro normativo
La Cassazione parte dall'analisi dell'apparato normativo che prevede l'obbligo, a carico dello Stato, di corrispondere contributi periodici al fine di consentire alle scuole private paritarie di fornire allo studente disabile i medesimi aiuti previsti dal sistema scolastico pubblico.
- Legge n. 62/2000: include le scuole paritarie private nel sistema nazionale di istruzione e impone loro di accogliere studenti con handicap e di fornire gli stessi standard qualitativi, le medesime condizioni di frequenza e di apprendimento e il sostegno specializzato, secondo quanto stabilito dal piano educativo individualizzato (PEI).
- Legge n. 104/1992: lo Stato, tramite l'erogazione di contributi, deve consentire alla scuola privata paritaria di realizzare il diritto all'istruzione dell'alunno disabile "sul rilievo, evidentemente, che l'assegnazione di un insegnante di sostegno richiede l'erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie."
- Legge n. 62/2000, comma 14 art. 1: prevede l'autorizzazione della spesa "per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap".
- Art. 1-bis d.l n, 250 del 5/12/2005 e art. 1, comma 636 l. n. 296 del 27/12/2006 attuata con d.m. 21/05/ 2007 che all'art. 8 prevede "che alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, le quali accolgono studenti certificati per handicap in base alla legge n. 104 del 1992, effettivamente iscritti e frequentanti, "è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato", che "potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione", stabilendo anche, all'art. 5, comma 3, che "alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o convenzionate ex legge n. 27 del 2006 è altresì riconosciuto il contributo annuale ... riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla legge n. 104 del 1992 ... parametrato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal gruppo di lavoro provinciale sull'handicap e previste in convenzione».
- Disposizioni simili sono contenute "nei decreti ministeriali che hanno stabilito, per gli anni scolastici successivi, criteri e parametri per l'assegnazione di contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria" (d.m. 18/03/2009, n. 34, d.m. 4/11/2009, n. 89, d.m 25/03/ 2011, n. 25, e d.m 26 marzo 2012, n. 24).
- D.P.R. 9/01/2008, n. 23 "contempla la previsione di un contributo annuo da assegnare alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato l'apposita convenzione, modulato con riguardo, tra l'altro, al «numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato» e al "numero di ore di sostegno integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo".
Disabile: scuola privata si accolla i costi del sostegno
"Ne deriva che ha errato la Corte territoriale a postulare l'esistenza di un obbligo del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico presso la scuola privata, muovendo dalla considerazione che, in definitiva, per lo Stato non vi sarebbe alcun onere ulteriore rispetto a quello che avrebbe sopportato in relazione alla frequenza, da parte dell'alunno disabile, della scuola statale; e ha, per conseguenza, errato a far discendere dalla mancata assunzione dell'intero onere del sostegno scolastico una forma di discriminazione indiretta a danno del minore portatore di handicap imputabile all'amministrazione scolastica. Pur tuttavia, poiché il contributo parziale dello Stato rappresenta una forma di compartecipazione della collettività alla tutela di un diritto fondamentale della persona (il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno disabile) nell'istituzione scolastica dove questo si realizza, anche l'inottemperanza da parte dell'amministrazione statale all'obbligo di erogare le provvidenze previste può risolversi - ove abbia l'effetto di determinare una riduzione, da parte della scuola paritaria privata, delle ore di supporto assicurate dall'insegnante di sostegno - nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e quindi concorrere alla concretizzazione di una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2 della legge n. 67 del 2006".
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