di Marina Crisafi - Se viene contestata l'affidabilità dell'autovelox, il giudice deve ordinare la verifica dell'apparecchio. È quanto stabilito dalla VI sezione Civile della Cassazione con ordinanza n. 533/2018 (sotto allegata).
La vicenda
Un automobilista proponeva opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione stradale per eccesso di velocità. Il giudice d'appello rigettava e l'uomo ricorreva per Cassazione, denunciando, tra le altre cose, l'erroneità del rito seguito nel giudizio di appello dell'affermazione del giudice, secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità cd. Tutor.
Autovelox: obbligo di taratura
La Cassazione, ribadisce innanzitutto, che il procedimento di opposizione a verbale di accertamento d'infrazione stradale è disciplinato, all'indomani del d.lgs. n. 150/2011, con il rito del lavoro.
Quanto alla doglianza, invece, sull'affermazione del giudice d'appello, secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità, la stessa è fondata.
La sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, ricordano infatti gli Ermellini, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura».
Pertanto, in presenza di "contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio - come avvenuto nl caso di specie - il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o meno sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura". In accoglimento di tale motivo, perciò, la sentenza è cassata con rinvio per un nuovo esame del motivo di appello concernente la verifica della funzionalità e taratura dell'apparecchio rilevatore della velocità.
Cassazione, ordinanza n. 533/2018
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