La Corte di giustizia ha bocciato il ricorso a test psicologici per accertare l'orientamento sessuale di un richiedente asilo

di Gabriella Lax - Un richiedente asilo non può essere sottoposto a un test psicologico per accertare il suo orientamento sessuale poiché si tratterebbe di un'ingerenza sproporzionata nella vita privata del richiedente. A stabilirlo è la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza relativa alla causa C-473/16, pubblicata il 25 gennaio scorso.

La Cgue specifica che la direttiva sulle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato dà la possibilità alle autorità nazionali di disporre una perizia nell'ambito dell'esame di una domanda di asilo per chiarire le reali esigenze di protezione internazionale del richiedente. Però le modalità di un eventuale ricorso a una perizia non devono violare ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il diritto al rispetto della dignità umana e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

I fatti

La decisione ha origine dalla vicenda di un cittadino nigeriano che, nel 2015, aveva presentato alle autorità ungheresi richiesta di asilo, dichiarando che temeva di essere perseguitato nel paese d'origine per la propria omosessualità. Le autorità respinsero la richiesta poiché la perizia psicologica non aveva confermato l'orientamento sessuale dichiarato. Proposto ricorso per violazione dei diritti fondamentali, il tribunale amministrativo ungherese ha rinviato la questione alla Corte Ue.

Cgue: per il richiedente asilo, no al test psicologico su omosessualità

La Corte, chiarisce come, nel valutare le dichiarazioni di un richiedente riguardo al proprio orientamento sessuale, autorità e giudici nazionali non possono fondare la propria decisione solo sulle conclusioni di una relazione peritale e non devono essere vincolati da tali conclusioni.

Non solo dunque ricorrere a una perizia psicologica per accertare l'orientamento sessuale del richiedente è un'ingerenza nel diritto della persona in questione al rispetto della sua vita privata, ma l'impatto della perizia sulla vita privata appare sproporzionato rispetto all'obiettivo da conseguire, configurandosi una ingerenza particolarmente grave, che riguarda gli aspetti più intimi della vita del richiedente.


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