di Lucia Izzo - L'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione consensuale andrà a disciplinare soltanto ciò che ne ha costituito oggetto: le parti, infatti, sono libere di prevedere quanto da loro ritenuto più opportuno, di non prevedere nulla e anche di accordarsi solo per alcuni aspetti in luogo di altri. Pertanto, sugli aspetti di natura patrimoniale sui quali non sia intervenuto alcun accordo, sarà consentito instaurare un successivo giudizio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 2036/2018 (qui sotto allegata). Innanzi agli Ermellini propone ricorso una donna, contro la quale l'ex marito aveva chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento a seguito della notificazione della sentenza di divorzio.
In particolare, l'uomo evidenziava come la ex fosse in debito nei suoi confronti delle somme utilizzate per acquistare, ristrutturare e arredare l'immobile poi destinato a casa familiare.
La moglie, contestando la pretesa, sottolineava, tra l'altro, l'effetto transattivo e conciliativo di tutti i rapporti economici tra i coniugi raggiunto in sede di definizione della separazione personale consensuale.
In sostanza, per la ricorrente, nell'addivenire a una separazione patrimoniale consensuale, le parti avrebbero raggiunto un accordo globale anche circa i loro rapporti patrimoniali, il quale non avrebbe potuto essere rimesso in discussione in un separato giudizio.
Separazione consensuale: l'accordo non copre quanto non espressamente stabilito
Assunto che non convince la Cassazione: secondo i giudici, infatti, non si rinviene nel nostro ordinamento giuridico il principio che la separazione consensuale dei coniugi debba contenere la disciplina di ogni rapporto tra gli stessi, anche in materia patrimoniale.
La separazione consensuale, illustrano gli Ermellini, ha un contenuto necessario (il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti) e uno eventuale che è costituto dagli accordi patrimoniali che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di via separata.
In relazione a tali accordi, le parti sono libere in sede di separazione personale e consensuale di prevedere quanto ritengono opportuno, di non prevedere alcunché oppure di accordarsi per la disciplina di alcuni rapporti e non di altri.
L'accordo raggiunto dalle parti, pertanto, ha valore per quanto da loro concordato e non, invece, per quanto da esse non concordato. In ogni caso, conclude il Collegio, l'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale non può disciplinare ciò che non ne ha costituito oggetto e il ricorso va dunque rigettato.
Cass., I sez. civ., sent. 2036/2018• Foto: 123rf.com