La maggiorazione applicata per il computo è condizionata dal riproporzionamento all'orario effettivamente svolto al momento della presentazione della domanda

di Valeria Zeppilli - Il lavoratore che, prima del pensionamento, trasforma la propria prestazione lavorativa da full-time a part-time riceverà una pensione di inabilità ridotta.

Con tale conclusione, la sentenza numero 1921/2018 (qui sotto allegata) ha decretato la vittoria dell'Inps dinanzi alla Corte di cassazione, nella causa che vedeva l'istituto contrapposto agli eredi di un'assicurata.

La normativa

Per i giudici occorre infatti tener conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 2 della legge numero 222/1984 impone di computare la pensione di inabilità ricorrendo alle regole normalmente utilizzate per la liquidazione della pensione e applicando una maggiorazione che, per coloro che sono iscritti all'AGO, si basa sull'assegno di pensione al quale l'assicurato avrebbe avuto diritto tenendo conto dei contributi che avrebbe potuto versare tra la data della domanda di pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età, sino a massimo 40 anni di anzianità contributiva.

Base pensionabile

Quanto alla base pensionabile, tale norma fa rinvio, a detta della Corte, alla specifica retribuzione pensionabile che sarebbe spettata all'iscritto e, quindi, a quella basata sull'effettivo rapporto di lavoro in essere al momento in cui è stata presentata la domanda amministrativa di inabilità.

Di conseguenza, il calcolo della maggiorazione terrà conto sia del periodo fittizio dettato dalla legge che "della retribuzione pensionabile calcolata secondo i criteri generali di computo utilizzati per determinare l'importo dei trattamenti pensionistici, tra cui va annoverato il sistema di riproporzionamento all'orario effettivamente svolto...incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della prestazione".

Corte di cassazione testo sentenza numero 1921/2018
Valeria Zeppilli

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