La Corte non fa sconti alla gestione "criminale" del rifugio animalista e per la morte di cani e gatti avvenuta a mezzo di farmaci eutanasici

di Lucia Izzo - Vanno condannate per uccisione di animali ed esercizio abusivo della professione, le volontarie e i membri dell'associazione animalista che, privi della qualifica di veterinario, hanno somministrato senza necessità a intere cucciolate di cani e gatti dei farmaci eutanasici per portarli alla morte.


Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 4562/2018 (qui sotto allegata) all'esito di una vicenda connotata da caratteri di estrema crudeltà nei confronti degli animali, questa volta a opera degli stessi componenti di associazioni animaliste.

La vicenda

Tre donne, di cui una membro di un'associazione zoofila e due volontarie, erano state ritenute colpevoli dei reati di "uccisione di animali" (art. 544-bis c.p.) per la morte, dal 2005 al marzo 2009, avvenuta con crudeltà e senza necessità, di un considerevole numero di cani, anche intere cucciolate, e di gatti ospitati in un rifugio per animali.


Poiché nel farlo le donne avevano inoculando, ingiustificatamente e illegittimamente, dei farmaci eutanasici, procedendo a vaccinazioni e rimozione di punti di sutura, pur non essendo delle veterinarie, alle stesse è contestato altresì l'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)


In Cassazione, le tre imputate contestano la loro condanna, tuttavia i loro ricorsi non trovano accoglimento. Infatti spiegano gli Ermellini, testimoni hanno riferito che le donne avevano soppresso numerosi cani e gatti senza alcuna necessità, in assenza di visita o di certificazione veterinaria che ne giustificasse l'abbattimento anche tramite iniezioni di farmaci destinati a porre fine alle sofferenze dei quattro zampe.

Eutanasia a cani e gatti non necessaria: condannate le volontarie

Una conclusione confermata da una serie di elementi indiziari in grado di far emergere l'avvenuta soppressione "senza necessità" di decine e decine di animali: tra questi l'indicazione, sui cartellini identificativi degli animali soppressi a seguito di "eutanasia ufficiale", di cause non riconducibili tra le legittime ipotesi di soppressione per ragioni veterinarie, nonchè l'assenza di patologie fisiche negli animali soppressi, fino al mancato rispetto degli obblighi certificativi.

Senza contare, poi, la circostanza che i documenti di trasporto delle carcasse di animali avviati allo smaltimento riportavano un peso complessivo di gran lunga superiore al numero degli animali morti emergente dai registri ufficiali e che, presso il canile, erano state rinvenute dosi di farmaci letali in quantità abnormi rispetto alle esigenze della struttura.

Per questo la Cassazione non fa sconti alla gestione "criminale" del canile da parte delle imputate che appare estremamente coerente guardando al ragionamento probatorio compiuto dai giudici di merito.

Chi non è veterinario non può inoculare farmaci eutanasici agli animali

Infondate appaiono, altresì, le questioni poste con riferimento alla configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione: per gli Ermellini, la norma descrive una fattispecie di reato avente natura istantanea, solo eventualmente abituale, sicché essa non esige un'attività continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata.

Nel caso di specie, le sentenze hanno perfettamente posto in luce come le pratiche di eutanasia ascritte alle tre imputate configurassero delle ipotesi di esercizio della professione di veterinario, in quanto attività allo stesso riservate. La Cassazione conferma, così, la condanna alla reclusione (fino a due anni) nei confronti delle tre imputate come comminata dai giudici di merito.

Inoltre, la Cassazione si sofferma sulla possibilità che Lega nazionale per la difesa del cane si costituisca parte civile: non può dubitarsi, secondo i giudici che un'associazione (come quella del caso di specie), statutariamente deputata alla protezione di una determinata categoria di animali (cani), debba riconoscersi come tendenzialmente portatrice degli interessi penalmente tutelati, tra gli altri, dai reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale.

In una siffatta ipotesi, infatti, l'ente, per l'attività concretamente svolta e, appunto, per la sua finalità statutaria primaria (coincidente con la tutela dei cani), ovvero degli interessi lesi dai reati contestati, si fa portatore, secondo un meccanismo di immedesimazione, di una posizione di diritto soggettivo che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni derivati dalle violazioni della legge penale.

Tuttavia, onde evitare forme di abnorme dilatazione nella legittimazione alla tutela civilistica, è necessario che vi sia anche una forma di collegamento territoriale tra l'associazione e il luogo in cui l'interesse è stato inciso.

Cass., III sez. pen., sent. n. 4562/2018

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