di Lucia Izzo - Affinché la multa per divieto di sosta sia valida è sufficiente che vi sia la presenza e la visibilità anche di una sola segnaletica, orizzontale o verticale; questa sarà idonea a far scattare l'azione della Polizia Locale e la sanzione sarà correttamente elevata anche ove l'altra segnaletica appaia, invece, scarsamente visibile.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 2417/2018 (qui sotto allegata) respingendo le obiezioni mosse da un automobilista, multato per aver parcheggiato la propria autovettura in divieto di sosta.
Nonostante i giudici di merito avessero accolto le doglianze del sanzionato, annullando il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada elevato dalla competente polizia locale, in Cassazione l'esito della vicenda è ben diverso.
Divieto di sosta: sufficiente la segnaletica verticale
In particolare, evidenziano gli Ermellini, l'impugnata sentenza ha fatto riferimento alla giurisprudenza che richiede (Cass. n. 3660/2009) la necessarietà della visibile apposizione della corrispondente segnaletica specificamente prevista dalla legge.
Di tal che, i giudici avevano fondato la propria decisione sulla "scarsa visibilità della segnaletica orizzontale", come confermata da una testimone, tuttavia questa circostanza, spiega il Collegio, non avrebbe potuto, essa sola e tenuto conto delle altre risultanze, apparire decisiva al fine dell'accoglimento dell'opposizione avanzata dal trasgressore.
La stessa testimone, infatti, aveva anche precisato come la segnaletica di divieto di parcheggio verticale fosse visibile. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che la semplice "attenuazione della visibilità dì un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.
Gli Ermellini, accogliendo il ricorso dell'amministrazione, stabiliscono il principio di diritto secondo cui, "al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica".
Cass., II civ., ord. 2417/2018• Foto: 123rf.com