di Marina Crisafi - La notifica del titolo esecutivo, giunta al difensore domiciliatario anziché personalmente alla parte, è sanabile nel caso in cui il destinatario sia comunque riuscito a sviluppare in giudizio delle difese tali da rivelare una "idonea conoscenza dell'atto". Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione, con ordinanza n. 2294/2018 depositata il 30 gennaio (sotto allegata).
La vicenda
Nella vicenda il Tribunale di Gela revocava con decreto l'ordinanza di sospensione di un titolo esecutivo con condanna pecuniaria, intimata in pagamento dal resistente con atto di precetto ed opposta dalla ricorrente, e ne riduceva la somma. La ricorrente adiva la Cassazione avverso tale decreto, denunciando il "difetto di sanatoria della nullità di notificazione della sentenza al difensore domiciliatario anziché alla parte personalmente, non potendo ricavarsi la pienezza della conoscenza di quest'ultima ai fini perseguiti dalla norma denunciata, per la non equipollenza delle due notificazioni, posto che la prima induce la decorrenza del termine breve per l'impugnazione e la seconda rende edotta la parte della volontà di controparte notificante di agire in via esecutiva nei suoi confronti, sicchè la prima non realizza lo scopo della seconda sanandone in vizi".
Notifica al difensore domiciliatario anziché alla parte, nullità sanabile
Per la S.C. il ricorso è infondato. La notifica del titolo esecutivo, "sia pure di natura giudiziale e anche dopo la novellazione dell'art. 479, secondo comma c.p.c., al procuratore domiciliatario, anziché alla parte personalmente - ricordano gli Ermellini - non integra inesistenza", bensì "mera nullità della notificazione, sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo: secondo il generale principio secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo, ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte".
La nullità pertanto è sanata, "allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notificazione di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto".
Nel caso di specie, il giudice di merito ha presupposto la piena conoscenza della sentenza di primo grado della parte, in virtù della sua scelta di impugnarla prima della notificazione dell'atto di precetto, con argomentazione rimasta priva di confutazione dalla ricorrente. Per cui il ricorso è rigettato.
Cassazione, ordinanza n. 2294/2018
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