di Lucia Izzo - Se il pedone cade sulla grata di areazione sul marciapiede, utilizzata dal Condominio per arieggiare i propri locali, saranno responsabili sia il Comune che il Condominio stesso. Un obbligo di custodia, idoneo a fondare la relativa responsabilità, può infatti ricorrere in capo a più soggetti laddove sussista una coesistenza di poteri di gestione e ingerenza sul manufatto.
È quanto ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 2328/2018 (qui sotto allegata), che ha confermato la concorrente responsabilità del Comune e di un Condominio per i danni occorsi a una signora che era scivolata su un marciapiede costituito quasi interamente da una grata metallica posta a copertura di un cavedio di proprietà del predetto Condominio.
La vicenda
In particolare, la Corte d'Appello territorialmente competente aveva sottolineato la responsabilità solidale tra Comune e Condominio ex art. 2051 c.c. in quanto il marciapiedi causa del sinistro, "anche se costituito da una grata metallica", doveva considerarsi "parte di una strada urbana", appartenente "al demanio comunale", nonché, soprattutto, "aperta al traffico pedonale".
Circostanze, queste, che avrebbero imposto al Comune di svolgere, ai fini della sicurezza dei pedoni, le funzioni di controllo, vigilanza e intervento, ma che non escludevano la concorrente responsabilità del Condominio in quanto la grata venne apposta sul marciapiedi proprio dall'ente di gestione in sostituzione della preesistente struttura in muratura.
Ciò, spiega il giudice a quo, avvenne in base a concessione comunale e previo periodico pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico allo scopo di favorire l'areazione del sottostante cavedio e degli attigui garages condominiali.
Pertanto, il bene demaniale rappresentato dal marciapiedi risultava concesso al Condominio per un uso eccezionale estraneo alla naturale destinazione del bene, con conseguente assunzione da parte dello stesso "di obblighi specifici, quali quelli della sostituzione della grata, della sua riparazione etc.", e, di conseguenza, della sua custodia ex art. 2051 del codice civile.
Comune e Condominio responsabili della caduta del pedone sulla grata sul marciapiede
In Cassazione, il Condominio ritiene erronea la sua qualificazione di custode mancando in capo a sé tanto il potere "di modificare la situazione di pericolo creatasi (in questo caso sostituire la grata senza l'autorizzazione del Comune)", quanto quello di "escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno", poteri, entrambi, ritenuti componenti necessarie della relazione con la res suscettibile di assumere rilevanza ex art. 2051 del codice civile.
Per gli Ermellini, premesso che una esclusiva proprietà condominiale può ipotizzarsi (ex art. 1117 c.c.), sicuramente per il cavedio a copertura del quale era posta la grata, ma non per quest'ultima, trattandosi di parte integrante del marciapiede, bene appartenente al Comune in quanto pertinenza della pubblica strada, la questione ruota intorno alla possibilità di ammettere, accanto alla responsabilità del proprietario/Comune ex art. 2051 cc., anche una concorrente responsabilità del Condominio (o meglio, dei singoli condomini).
In caso di sinistro avvenuto su strada, spiega la Corte, dei danni conseguenti a omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 del Codice della Strada) o il custode (tale essendo anche il
possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c. in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito.
Detta custodia, spiega la Cassazione, può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, a condizione che importino tutti l'attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza, visto che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire.
Si tratta proprio di quanto ricorre nel caso di specie: infatti, anche se il Comune ha conservato la proprietà della grata, in quanto parte integrante del marciapiede, la destinazione della stessa ad assicurare aria e luce al cavedio condominiale (quindi un'utilitas a un bene di proprietà comune) implica per il Condominio (o meglio, per i singoli condomini) l'effettiva utilizzazione di tale res.
L'effettiva utilizzazione della grata da parte del Condominio (e per esso ciascun condomino) è circostanza confermata dal fatto che l'ente di gestione ha sempre provveduto al pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero un tributo il cui presupposto impositivo è costituito dal solo fatto della utilizzazione, ovvero dalla "relazione materialmente instaurata con la cosa". Il ricorso del Condominio va dunque respinto.
Cass., III civ., ord. n. 2328/2018