di Valeria Zeppilli - Anche l'errore medico può dare luogo a perdita di chance se ricorrono determinate condizioni, che sono state chiarite ad esempio dal Tribunale di Arezzo con la sentenza numero 943/2017 qui sotto allegata.
Dopo aver ricordato che la perdita di chance si configura come un'entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di un'autonoma valutazione giuridica ed economica, i giudici hanno infatti precisato che essa consiste nella perdita della possibilità di conseguire un risultato utile e provato e che, a tali condizioni, configura un danno concreto e attuale.
La causalità da chance perduta
Concretamente, vi è nesso causale tra danno da perdita di chance lamentato dal paziente ed errore del medico se quest'ultimo ha comportato la perdita della possibilità di una vita più lunga della quale il paziente avrebbe goduto, secondo dati statistici e la regola del "più probabile che non", se la condotta medica fosse stata corretta.
Accertato in tal modo il nesso di causalità tra l'errore medico e l'accorciamento della possibile durata della vita del paziente (o del mancato rallentamento del progredire della sua malattia), la perdita di chance diviene risarcibile quale entità a sé stante.
La realizzabilità della chance
Solo in un secondo momento, nel quantificare il risarcimento, verrà in rilievo la percentuale astratta di realizzabilità della chance.
Nel dettaglio, in questa fase andranno considerate sia la "prossimità della situazione fattuale al conseguimento del risultato sperato", sia "il profilo della maggiore o minore idoneità a garantire questo risultato". Occorrerà, in altre parole, valutare la "sufficienza del comportamento tenuto o mancato, da parte del responsabile, a determinare il risultato sperato" e "l'idoneità in concreto della situazione a determinare il risultato sperato, cioè la probabilità o la mera possibilità del conseguimento del risultato, anche in termini percentuali".
In altre parole, con riferimento all'errore medico, la liquidazione del danno andrà fatta in via equitativa considerando la riduzione del periodo di sopravvivenza che la condotta errata abbia provocato e la percentuale di possibilità astratta, data la situazione concreta, di conseguire il risultato massimo raggiungibile.
Tribunale di Arezzo testo sentenza numero 943/2017