La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 24 gennaio 2018 sull'adeguata remunerazione anche alle specializzazioni mediche iniziate nel 1982
Avv. Silvia Rossaro - Come è noto, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 257 del 1991 che ha previsto (in attuazione delle direttive 75/362, 75/363 e 82/76) la remunerazione degli ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno 1991, si era generato un consistente contenzioso, tutt'ora in corso, per i medici che avevano seguito un corso di specializzazione negli anni 1983-1991.

La vicenda

Le vertenze venivano instaurate talvolta ex art. 1218 c.c. ovvero con il rito lavoristico, talaltra invocando l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ovvero l'applicazione diretta delle citate direttive, qualificate come incondizionate e sufficientemente precise. A far chiarezza sull'azione spettante ai medici specializzandi sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno specificato che trattasi di azione indennitaria afferente l'inadempimento

dello Stato Legislatore all'obbligazione ex lege di conformarsi all'ordinamento europeo, avente natura di attività non antigiuridica, riconducibile all'area della responsabilità contrattuale (cfr. Cass., Sezioni Unite, 9147/2009). Le Corti di merito e la Suprema Corte si erano fermamente orientate per non riconoscere la remunerazione alle specializzazioni iniziate prima del 31.12.1982 e proseguite dopo, non essendosi asseritamente prodotto alcun inadempimento da parte dello Stato a tale data, termine ultimo assegnato agli Stati membri per la trasposizione delle predette direttive (Cass., 17067/13). Un'innovativa pronuncia degli Ermellini ha invece rilevato che la limitazione della remunerazione ai soli medici iscritti a tali corsi a partire dal 31 dicembre 1982 non trova riscontro nelle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, e, anzi, è indirettamente smentita dall'art. 14 di quest'ultima direttiva, secondo cui "le formazioni a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del gennaio 1983, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo"(Cass., 17434/15). Il contrasto interpretativo è stato portato all'attenzione delle Sezioni Unite, le quali hanno ritenuto necessario richiedere una pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione delle predette direttive. In particolare, è stato richiesto se qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 debba essere oggetto di adeguata remunerazione e, in caso di risposta affermativa, se quest'ultima riguardi l'intera durata del corso o solo il periodo successivo al 01.01.1983.

Corte Ue: medici specializzandi da remunerare adeguatamente

La Corte di Giustizia si è espressa in proposito con la sentenza resa in data 24 gennaio 2018, sui ricorsi riuniti C-616/16 e 617/16 (sotto allegata).

I giudici di Lussemburgo, con la pronuncia in commento, hanno richiamato la propria consolidata giurisprudenza, secondo la quale la remunerazione dei periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche tanto a tempo pieno che ridotto, previsto dalle direttive 75/362 e 75/363, come successivamente modificate, è come tale incondizionato e sufficientemente preciso (così CGUE, 25 febbraio 1999, C-131/97; 3 ottobre 200, C-371/97). Tuttavia, le direttive citate non recano alcuna indicazione né per quanto attiene alla remunerazione da considerarsi adeguata, né in merito ai relativi metodi di calcolo.

Simili definizioni rientrano nella competenza degli Stati membri, i quali devono adottare misure di attuazione particolari. La Corte, al riguardo, ha già statuito che l'obbligo degli Stati membri, risultante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest'ultima, nonché di adottare qualsiasi misura a carattere generale o particolare idonea ad assicurare l'esecuzione di tale obbligo si impongono a tutte le autorità degli Stati membri nell'ambito delle loro competenze, comprese le autorità giurisdizionali. Sul punto, la sentenza in commento ricorda che, anche in assenza di specifiche misure nazionali di trasposizione di una direttiva, spetta al Giudice nazionale interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del tenore letterale e della finalità della direttiva in questione, in modo da raggiungere il risultato perseguito da quest'ultima. Ciò esige che il Giudice nazionale faccia tutto quanto gli compete, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da tale diritto (CGUE, 18 dicembre 2014, C-131/13, 163/13 e 164/13). In caso di mancata trasposizione della direttiva, il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni che essi abbiano causato ai singoli in ragione della mancata attuazione, purché la norma giuridica violata sia preordinata a conferire ai singoli determinati diritti il cui contenuto può essere identificato, la violazione sia sufficientemente qualificata ed esista un nesso di causalità diretto tra l'omessa trasposizione che incombe sullo Stato ed il danno subito dai soggetti. Come sopra esposto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto titolo ai medici specializzandi "ante 1990" per formulare richiesta indennitaria nei termini di cui sopra (cfr. Cass., Sezioni Unite, 9147/2009). La Corte di Giustizia, nel rispondere al quesito postole dal Giudice del rinvio, ha altresì indirettamente precisato il quantum spettante agli specializzandi, individuando così il regime giuridico dei corsi di formazione svoltisi negli anni 1983-1990, di cui il legislatore italiano non ha, a tutt'oggi, previsto la remunerazione. Al fine di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli per la tardiva attuazione delle direttive ed assicurare la congruità del risarcimento del danno (rectius indennità) per i beneficiari, secondo l'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte, spetta al giudice nazionale compiere una retroattiva, regolare e completa applicazione delle misure di attuazione delle direttive poste in essere da parte del legislatore (nel caso di specie, con il D.Lgs. n. 257/1991, che ha previsto € 11.103,00 annui). La Corte, nella citata pronuncia, ha altresì statuito che possono essere ristorate le perdite supplementari che i medici specializzandi hanno subito per il fatto di non aver potuto beneficiare nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalle direttive in parola (CGUE, 25 febbraio 1999, C-131/97; 3 ottobre 200, C-371/97). La Corte di Giustizia ha infine precisato come il termine di trasposizione di una direttiva mira a dare agli Stati membri il tempo necessario per adottare le misure destinate al recepimento della direttiva stessa, cosicché questi Stati non possono vedersi imputare l'omessa trasposizione della direttiva nel loro ordinamento prima che il termine di cui sopra sia giunto a scadenza, bensì solo successivamente (cfr. CGUE, 27 ottobre 2016, C-439/16). In conclusione, all'esito del rinvio pregiudiziale, è stato chiarito che le direttive 75/362 e 75/363, come successivamente modificate, vanno interpretate nel senso che l'adeguata remunerazione deve essere corrisposta ai medici specializzandi per la formazione a tempo pieno e a tempo parziale a partire dal 01.01.1983 e per tutta durata del corso, anche se iniziato nel corso del 1982.

Silvia Rossaro, avvocato presso il foro di Padova

Dottore di ricerca presso Università degli Studi di Padova

e-mail: silvia.rossaro@gmail.com

Corte Ue, sentenza 616-16

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