L'assenza di disciplina nella legge 129/2004 sul recesso dal franchising, tipologie e applicazione dell'istituto nei contratti a tempo indeterminato e determinato

di Annamaria Villafrate - La disciplina del recesso dei contratti di franchising è ancora oggi argomento assai dibattuto in dottrina e giurisprudenza, poiché la legge 129/2004 nulla prevede al riguardo. Gli indirizzi interpretativi maggioritari prevedono però la possibilità di applicare al contratto di franchising l'art. 1373 c.c se a tempo determinato e l'art. 1569 c.c se a tempo indeterminato.

Recesso dal franchising: cos'è

Il franchising (affiliazione commerciale) è un contratto atipico, disciplinato dalla Legge 129/2004. Il ricorso a questo tipo di contratto è aumentato nel corso degli anni perché grazie alla sua formula, permette, anche a chi non ha esperienza, di aprire un'attività. Nonostante il suo successo commerciale però, il franchising presenta diverse criticità disciplinari. Prima tra tutte, la facoltà di recesso. Può invero capitare che il franchesee, nonostante l'entusiasmo iniziale, a un certo punto, non voglia proseguire l'attività per i motivi più svariati, perché ad esempio il contratto è divenuto troppo oneroso o perché la condotta inadempiente del franchisor rende il rapporto sbilanciato.

Recesso dal franchising: tipologie

Detto ciò, il diritto di recesso dal contratto di franchising può essere di due tipi:

  • ordinario (ad nutum);
  • straordinario (o per giusta causa)

Il recesso ordinario dal franchising

Il recesso ordinario riconosce ai contraenti la facoltà di porre fine al contratto a prescindere dall'inadempimento dell'altra parte. Il contraente può cioè sciogliere il contratto, senza l'obbligo di dover giustificare la sua decisione. Egli non deve comunicare il motivo che lo ha spinto a recedere e non deve neppure produrre una qualche violazione del contratto ad opera dell'altro contraente.

Il recesso ordinario ha una disciplina diversa, a seconda che il contratto di franchising sia a tempo indeterminato o determinato.

Franchising a tempo indeterminato

Se il contratto di franchising è a tempo indeterminato le parti possono recedere in qualsiasi momento, previo congruo preavviso, anche se il contratto non contempla questa facoltà. Questo perché i vincoli di natura obbligatoria non possono essere perpetui.

Che cosa accade però se una delle parti decide di recedere dal contratto, senza che sia stato previsto contrattualmente dalle parti un periodo di preavviso?

In questo caso, se tra le parti sorge una controversia, spetterà al giudice stabilire se il recesso è stato comunicato con un preavviso congruo (art. 1569 c.c.). Tale valutazione, alla luce del principio generale della buona fede, deve tenere conto di alcuni elementi: la durata del rapporto, l'aspettativa di controparte a proseguire il rapporto e gli investimenti fatti da chi subisce il recesso, tanto per citare i più importanti.

In caso di preavviso mancante o del tutto insufficiente, il recesso è comunque valido ed efficace, anche se chi lo ha esercitato è tenuto a risarcire il danno arrecato all'altra parte con la propria condotta. Per evitare problemi quindi, meglio inserire nel contratto una clausola che disciplini il diritto di recesso, il preavviso con cui lo stesso deve essere comunicato e le conseguenze in caso di mancato o insufficiente preavviso.

Franchising a tempo determinato

Se il contratto di franchising a tempo determinato: le parti non possono recedere prima della scadenza, a meno che tale facoltà non sia prevista espressamente nel contratto (art. 1373 c.c.). Ora, se la Legge 129/2004 ha stabilito che il contratto di franchising non può avere una durata inferiore a 3 anni, è chiaro che le parti non possono contemplare il diritto di recesso prima di questa scadenza.

E' bene altresì precisare che, nella pratica, i contratti di franchising raramente prevedono la facoltà di recedere in favore del franchisee. Questo perché il franchisor ha tutto l'interesse a tenere costui vincolato al contratto per tutta la sua durata.

Franchising: il recesso straordinario o per giusta causa

Il recesso straordinario o per giusta causa si realizza quando l'inadempimento degli accordi ad opera di una delle parti, incrini il rapporto fiduciario con l'altro contraente o cagioni a costui un danno.

Si ha recesso straordinario anche quando si verifica un evento tale da non permettere la continuazione del rapporto (es. contraente sottoposto a procedura concorsuale).

In caso di recesso per giusta causa, a meno che le parti non abbiano previsto diversamente nel contratto, la parte che esercita il recesso può interrompe il rapporto immediatamente, senza preavviso.

Un esempio di recesso straordinario si ha quando l'affiliato, insoddisfatto per gli scarsi guadagni conseguiti, voglia cessare l'attività. In questo caso, se il mancato raggiungimento degli obiettivi economici dell'affiliato dipende da un inadempimento del franchisor (mancata assistenza, formazione, violazione dell'esclusiva), il franchisee potrà recedere dal contratto per giusta causa, senza obbligo di preavviso, con la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni cagionati alla sua attività dal franchisor.

Vai alla guida Il franchising


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: