di Valeria Zeppilli - Se il sanitario compie una diagnosi errata concernente il feto, per la nascita indesiderata non va risarcita solo la madre: per la Corte di cassazione, secondo quanto statuito nell'ordinanza numero 2675/2018 del 5 febbraio (qui sotto allegata), anche il padre deve essere ristorato dei danni che, come questo, costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Il padre è un soggetto protetto
Per i giudici, infatti, occorre valutare l'insieme dei diritti e dei doveri che si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile e considerare che il padre non può ritenersi estraneo agli effetti negativi della condotta del medico e alla responsabilità della struttura in cui questo opera.
Insomma anche il padre deve "considerarsi tra i soggetti 'protetti' e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento".
Il risarcimento danni
Dalla considerazione del papà quale soggetto protetto dall'ordinamento e dalla tutela della procreazione cosciente e consapevole discende pertanto il suo diritto a essere risarcito dei danni, immediati e diretti, derivanti dalla condotta medica, tra i quali anche il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.
La vicenda
Nel caso di specie, la vicenda aveva ad oggetto l'erronea esecuzione di un intervento di raschiamento uterino cui era stata sottoposta la moglie del ricorrente in ragione dell'errata diagnosi di aborto interno e in conseguenza della quale la gravidanza era proseguita, concludendosi con la nascita indesiderata di una bambina.
L'uomo aveva dedotto, infatti, che la gestazione era proseguita nonostante la volontà palesata sia da lui che da sua moglie e che quest'ultima, a seguito dell'evento, aveva dovuto rinunciare al lavoro per accudire la piccola. Lo stesso padre si era dovuto dimettere per ottenere il TFR e provvedere così ai nuovi bisogni della famiglia, aveva dovuto sostenere le spese per il sostentamento della minore e si era trovato costretto a trasferire la propria residenza.
Dopo il doppio no dei giudici del merito alle sue richieste di risarcimento danni, la Corte di cassazione ha aperto qualche speranza: bisogna ora attendere il nuovo pronunciamento della Corte d'appello di Torino.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 2675/2018