di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 2838/2018 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha chiarito, con un'importante precisazione, quando si può parlare di occasione di lavoro tale da rendere indennizzabile dall'Inail l'infortunio subito dal lavoratore.
Il rapporto di connessione
Per i giudici della sezione lavoro, in particolare, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione ai fini dell'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non ci si può limitare a dare rilievo al solo rischio professionale come tradizionalmente inteso. A tal fine rilevano, piuttosto, "tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta".
Attività prodromica e strumentale
Del resto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che quando l'articolo 2 del Testo Unico numero 1124/1964 parla di occasione di lavoro non intende affermare che l'infortunio debba avvenire necessariamente durante lo svolgimento delle mansioni tipiche per le quali è stabilito l'obbligo assicurativo. In virtù di tale norma, infatti, deve considerarsi indennizzabile anche l'infortunio che si è determinato nell'espletamento dell'attività lavorativa connessa a quella tipica, in relazione a un rischio che non proviene dall'apparto produttivo e che sia "insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni", anche se debba essere ricondotto a situazioni e attività proprie del lavoratore con il solo limite del cd. rischio elettivo.
Corte di cassazione testo sentenza numero 2838/2018