di Lucia Izzo - Condanna alle misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (leggi: L'art. 614 bis c.p.c. Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare) per il genitore che ostacola il rapporto tra l'altro e il figlio, in particolare, nel caso di specie, è toccato a una madre subire la condanna per aver reso difficoltoso il rapporto tra il bambino e suo padre.
Lo ha deciso il Tribunale di Milano, sez. IX, con un decreto del 7 gennaio 2018 (qui sotto allegato) pronunciatosi in ambito di un procedimento ex art. 337-quinquies c.c. (revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli).
La vicenda
Il ricorrente aveva chiesto al giudice meneghino di ampliare e regolamentare il diritto di visita tra lui e il figlio, previo accertamento delle inadempienze poste in essere dalla madre del minore la quale, secondo la difesa attorea, con i suoi comportamenti ostruzionistici ostacolava i rapporti tra padre e figlio.
In giudizio, anche a seguito di disposta CTU, appare evidente una situazione relazionale ancora molto conflittuale tra i due, nonostante i molti anni trascorsi dalla loro separazione, nonché una scarsa consapevolezza, in capo a entrambi, delle rispettive quote di responsabilità nel mantenere lo stato di conflitto. Situazione che ha reso difficile il raggiungimento di accordi nell'interesse del minore.
"Sanzioni punitive" alla madre che ostacola il rapporto padre-figlio
Allo stato dei fatti, il Tribunale ritene di confermare sia l'affidamento del minore al Comune, attribuendo espressamente all'ente la facoltà, in caso di mancato accordo tra i genitori, di assumere decisioni nell'interesse del minore, sia il collocamento preferenziale presso la madre.
Dispone, inoltre, i tempi di frequentazione del bambino con il padre, precisando che entrambi i genitori dovranno impegnarsi fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra il bambino e il genitore che in quel momento non è con lui e che collaborino nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative al figlio. Per i genitori è previsto un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta, ma le statuizioni del Tribunale non si fermano qui.
In particolare, la madre viene ammonita ex art. 709-ter c.p.c. e invitata a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole e ostativa connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio.
Ancora, quale ulteriore "sanzione punitiva" che possa fungere da deterrente a tali comportamenti, il Tribunale dispone, ex officio, in base all'art. 614-bis c.p.c. (Misure di coercizione indiretta), che la signora sia condannata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 30,00 per ogni volta in cui il minore sia "costretto a passare dall'abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l'attività sportiva" e che sia altresì condannata al pagamento, in favore dell'ex, della somma di euro 50,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva, ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino) non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata (con pernottamento) lui assegnata.
Tribunale Milano, decreto 7 gennaio 2018• Foto: 123rf.com