Per la Ctp di Milano il pagamento tardivo dei diritti doganali può essere effettuato anche in maniera frazionata

Avv. Fabio Campanella - Il pagamento tardivo dei diritti doganali può essere effettuato anche in maniera frazionata beneficiando delle riduzioni delle sanzioni previste per il ravvedimento operoso, come è stato chiarito dalla sentenza della CTP di Milano n. 6525/17 del 23/11/2017 (sotto allegata).

La vicenda

Uno spedizioniere doganale ha versato con 15 giorni di ritardo dei diritti doganali, mediante due bonifici bancari accreditati sul proprio conto periodico differito intrattenuto presso l'Agenzia delle Dogane (modalità di pagamento agevolata che consente agli operatori che effettuano operazioni doganali con continuità di non anticipare il pagamento di tali diritti).

L'Agenzia delle Dogane di Milano ha contestato il tardivo versamento dei tributi irrogando, per l'intera somma non tempestivamente versata, la sanzione del 15% ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97).

Il contribuente ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale il provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificato sostenendo che le somme versate con i due bonifici comprendevano, oltre ai diritti doganali, anche le relative sanzioni e interessi e configuravano due ravvedimenti operosi parziali. In sede di ricorso, inoltre, il ricorrente ha riconosciuto che una parte dei diritti doganali dovuti non era stata oggetto di ravvedimento in quanto nel frattempo è sopraggiunta la contestazione dell'Ufficio.

Nella costituzione in giudizio l'Agenzia delle Dogane ha escluso l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso parziale chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.

Ravvedimento operoso parziale applicabile alle Dogane

Il Collegio giudicante ha chiarito, in via preliminare, che il ravvedimento operoso

parziale è applicabile anche nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, contrariamente a quanto sostenuto in sede processuale dalle Dogane di Milano, richiamando il documento dell'Ufficio delle Dogane di Genova 1, prot. 37048 R.U. del 15/10/2015, prodotto in giudizio dal ricorrente e contenente le istruzioni da seguire nel caso di ravvedimento operoso parziale per il pagamento in ritardo dei diritti doganali.

I Giudici hanno ritenuto non contestata la circostanza che il ricorrente avesse effettuato due ravvedimenti parziali mediante bonifici bancari, modalità di pagamento consentita dall'art. 77 del TULD. Sempre secondo il Collegio, il pagamento tramite bonifico non ha permesso l'indicazione di quale parte del versamento fosse imputata a titolo di diritti doganali, sanzioni e interessi, ma è stato giudicato irrilevante ai fini del perfezionamento del ravvedimento.

La Commissione, quindi, ha ritenuto illegittima la sanzione irrogata e ha annullato l'atto impugnato condannando le Dogane alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.

Avv. Fabio Campanella

Tel. 0287366237

fabio.campanella@ctlf.it

Sentenza CTP Milano n 6525/17 del 23/11/2017

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: