di Valeria Zeppilli - Il patrocinio a spese dello Stato è incompatibile con l'istituto della distrazione delle spese di cui all'articolo 93 del codice di procedura civile: a detta del Tribunale di Paola, giudice Franco Caroleo, (come si legge nella sentenza dell'8 febbraio 2018 qui sotto allegata), la sola dichiarazione dell'avvocato distrattario di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari costituisce una situazione incompatibile con lo stato di non abbienza. In tali casi, infatti, la parte ha già trovato chi anticipa per lui i costi della causa.
Il rapporto di incarico professionale
Oltretutto, l'istituto della distrazione presuppone un mandato professionale che, invece, manca nel patrocinio a spese dello Stato, il quale esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte ammessa al beneficio e il difensore patrocinante.
Ciò posto, a nulla rileva in senso contrario all'incompatibilità la circostanza che la richiesta di distrazione delle spese sia avvenuta prima dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Niente rinuncia
Il Tribunale di Paola ha poi precisato che la preclusione non può essere rimossa neanche rinunciando alla richiesta di distrazione. Infatti, l'avvenuta attestazione dell'avvocato di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari "equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l'attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post", almeno per quanto riguarda le spese sino ad allora sostenute.
Si ringrazia il Giudice Franco Caroleo per la cortese segnalazione
Tribunale di Paola testo sentenza 8 febbraio 2018• Foto: 123rf.com