Avv. Carmelo Crispino - Il rinvenimento di documenti all'interno di un sacchetto contenente rifiuti, anche se riconducibili ad un determinato soggetto, non è sufficiente per ascrivere al medesimo la responsabilità di una violazione in materia di raccolta differenziata (Giudice di Pace di Mascalucia, 18 ottobre 2016 n. 508, sotto allegata).
Accade sovente che gli organi incaricati di verificare il rispetto della normativa nazionale e locale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, la quale trova la propria disciplina fondamentale nel d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. codice dell'ambiente), procedano all'accertamento e contestazione di violazioni sulla base di mere presunzioni. In particolare, può accadere che un verbale di contestazione origini dal rinvenimento, all'interno di una busta contenente rifiuti, di documenti riferiti ad un dato soggetto, al quale viene imputata la violazione.
Anche nei casi in cui è possibile dimostrare univocamente la provenienza del documento dal soggetto ivi indicato, tuttavia, ciò non è di per sé sufficiente ad attribuirvi con analoga certezza la responsabilità per la condotta di abbandono dei rifiuti.
Raccolta differenziata: no alla multa in base al documento ritrovato tra i rifiuti
In tal senso è si espressa la sentenza in commento, la quale, ribadito il noto principio secondo cui «Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato», ha ritenuto non provata la riconducibilità all'opponente del sacchetto di rifiuti rinvenuto fuori dall'apposito spazio, in quanto «la circostanza che all'interno fosse ricompreso un documento (estratto conto) intestato al ricorrente, non è sufficiente per ascrivere al medesimo la responsabilità con assoluta certezza della violazione contestata».
Detta pronuncia si pone in linea con la precedente giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio, Giudice di Pace di Pozzuoli, 29 settembre 2014) ed è coerente con i principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, con il principio di personalità della responsabilità di cui all'art. 3 della l. 24 novembre 1981 n. 689. Il semplice rinvenimento di un documento in un sacchetti di rifiuti, peraltro, non potrebbe ritenersi sufficiente nemmeno a fondare la responsabilità solidale del suo proprietario (noto) con l'autore della violazione (ignoto) ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689/1981, dal momento che detto documento o il sacchetto al cui interno sia stato rinvenuto non possono assimilarsi alla «cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione» cui fa riferimento detta disposizione, costituendo invece l'oggetto materiale della condotta contestata.
Giova ricordare, infine, che la sopra descritta modalità di accertamento delle violazioni in materia di conferimento dei rifiuti è stata espressamente ritenuta «invasiva» e potenzialmente «lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti» nelle istruzioni del 14 luglio 2005 del Garante per la protezione dei dati personali, ove è altresì osservato che «L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell'orario di conferimento».
Gdp Mascalucia, sentenza n. 508/2016• Foto: 123rf.com