di Lucia Izzo - Incassa anche il parere favorevole (qui sotto allegato) della Commissione parlamentare incaricata presso la Camera dei deputati lo "Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense".
Lo schema (qui sotto allegato) aveva già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato (per approfondimenti: Nuovi compensi avvocati: arriva l'ok del Consiglio di Stato) con alcune osservazioni.
Anche il parere della Commissione, nonostante abbia abbracciato quasi integralmente il contenuto dello schema, ha ritenuto di fornire una interessante osservazione sul contenuto del provvedimento.
Avvocati: i nuovi parametri per i compensi
Sono tante le novità che ha introdotto lo schema predisposto dal Ministero (per approfondimenti: Avvocati: ecco i nuovi compensi) tra cui spicca un nuovo metodo di determinazione per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, che tiene conto anche della recente entrata in vigore delle disposizioni sull'equo compenso.
Ad esempio, sarà introdotta una tabella ad hoc per mediazione e negoziazione assistita, con i procedimenti divisi in 3 fasi (attivazione della procedura, negoziazione e conciliazione); per ognuna di queste, saranno previsti compensi specifici in relazione al valore di riferimento che rientrerà nei sei scaglioni contemplati.
Inoltre, accogliendo i suggerimenti del CNF, il dicastero ha deciso di limitare la discrezionalità riconosciuta al giudice attraverso l'individuazione di soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non sarà possibile andare. In sostanza i valori medi delle tabelle potranno essere diminuiti al massimo al 50%, mentre per l'attività istruttoria al massimo al 70%.
Inoltre, sarà previsto l'aumento, in tutti i giudizi, dei compensi dovuti all'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l'incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo sia mediante l'innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto a essere remunerato
Il compenso unico passerà dal 20% al 30% per ogni soggetto seguente il primo, fino a un massimo dieci; l'aumento sarà, invece, dal 5% al 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, sino a massimo trenta soggetti e non oltre venti.
Ancora, lo schema consentirà, nel processo amministrativo, di ottenere una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l'avvocato propone motivi aggiunti, trattandosi di una voce non considerata nell'attuale disciplina.
Lo schema, ancora, specifica che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l'arbitrato è affidato ad un collegio.
Nelle disposizioni concernenti l'attività penale, inoltre, lo schema prevede di sostituire il riferimento alla "parte" con quello al "soggetto", e il riferimento al "processo" con quello al "procedimento", per evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto a un procedimento penale che non sfocia in giudizio.
Infine, si prevede di aumentare i valori parametrici di base per i compensi nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato.
Avvocati: compensi maggiorati per atti depositati con modalità "navigabili"
Il parere favorevole della Commissione valorizza le finalità dell'articolo 4 dello schema di decreto che interviene sull'articolo 19 del regolamento relativo ai parametri generali per la determinazione dei compensi per l'attività stragiudiziale.
Si tratta di una disposizione che mira, condivisibilmente, a garantire al giudice un'ampia possibilità di modulare la liquidazione in ragione delle concrete attività poste in essere dal difensore
Per questo, secondo la Commissione, dovrebbe essere introdotto un comma 1-bis a norma del quale: "Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle allegate, aumentati di regola del 30 per cento, quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".
In sostanza, il giudice dovrà tenere conto dei compensi previsti dalle tabelle, aumentati di regola del 30%, qualora gli atti siano stati depositati dagli avvocati con modalità tali da renderli "navigabili"; dunque facilmente consultabili e fruibili anche attraverso una ricerca testuale nell'atto stesso e negli allegati.
Infatti, proprio in virtù delle finalità dell'intervento regolamentare, che mirano a rafforzare e valorizzare il criterio del pregio dell'attività prestata dal professionista quale generale elemento di determinazione del compenso, sarebbe opportuna una specifica disposizione diretta a prevedere la possibilità per il giudice di aumentare il compenso stesso, qualora gli atti depositati con modalità telematiche siano redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la conservazione o la fruizione, poiché ciò andrebbe ad accelerare, in ultima analisi, la definizione del procedimento.
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