La riforma Lorenzin in vigore dal 15 febbraio 2018 ha inasprito le pene per l'esercizio abusivo della professione novellando l'art. 348 del codice penale. Le novità e il testo della legge

di Marina Crisafi - Rischia fino a 3 anni di carcere e 50mila euro di multa chi esercita abusivamente una professione. È quanto prevede la riforma Lorenzin (legge n. 3/2018 sotto allegata), in vigore dal 15 febbraio 2018. La nuova legge in particolare ha novellato l'art. 348 del codice penale, inasprendo le pene previste per il reato e introducendo anche aggravanti specifiche per i delitti commessi da falsi medici, da chi esercita abusivamente un'arte sanitaria e da chi detiene farmaci scaduti.

Reato esercizio abusivo professioni: il nuovo art. 348 c.p.

L'art. 12 della legge ha riscritto l'art. 348 c.p., sull'Esercizio abusivo di una professione), aumentandone notevolmente le pene previste. Nello specifico secondo il nuovo testo, "chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000".

Non solo. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la "confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata".
Ex comma 3, inoltre, "si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato -ovvero - ha diretto l'attività' delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Beni immobili confiscati

La legge inoltre prevede (art. 86-ter) che i beni immobili confiscati, in quanto usati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice, siano trasferiti al patrimonio del Comune ove sono siti "per essere destinati a finalità sociali e assistenziali".

Omicidio colposo e lesioni gravi: le aggravanti

La riforma prevede, altresì, delle nuove aggravanti in caso di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Nello specifico, la pena ora prevista è, per il primo caso, la reclusione da tre a dieci anni (art. 589, comma 2, c.p.); per il secondo, da sei mesi a due anni e da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione se le lesioni sono gravissime.

Arte ausiliaria professioni sanitarie

La legge interviene anche sull'abuso riguardante esercizio di arte ausiliaria delle professioni sanitarie. In tal caso (laddove si eserciti senza la licenza prescritta o l'attestato di abilitazione), la pena prevista è quella della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.

Medicinali scaduti, guasti o imperfetti

La riforma, infine, si occupa della detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia. Con riferimento a tale ipotesi è esclusa la sanzione penale prevista dall'art. 443 c.p. e la pena consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 3.000 euro, "se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio".

Ipotesi reato specifica per il farmacista

L'art. 13 della riforma, inoltre, modifica la legge n. 376/2000, aggiungendo un nuovo comma 7-bis che prevede una specifica ipotesi delittuosa per il farmacista. Nello specifico, laddove lo stesso "in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio", la pena prevista è la "reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni".

Reati in danno di persone ricoverate, aggravante

Infine, la riforma aggiunge all'art. 61 del codice penale, il comma 11-sexies che prevede una specifica circostanza aggravante per i reati commessi in danni di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

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Legge 3/2018

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