di Valeria Zeppilli - Nel porre dei limiti al pignoramento di determinati beni, l'articolo 515 del codice di procedura civile limita la sua portata alla fase dell'esecuzione forzata di un determinato credito. Di conseguenza, come affermato anche dalla Corte di cassazione con l'ordinanza numero 3174/2018 (qui sotto allegata), tale norma non riguarda il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602/1973, poiché questo ha natura non di atto di espropriazione forzata ma di procedura a questa alternativa.
Fermo auto aziendale
La vicenda decisa recentemente dalla sezione tributaria riguardava la comunicazione di fermo amministrativo di due autovetture appartenenti a una società, notificata dal concessionario della riscossione a seguito dell'emissione di due cartelle di pagamento per omesso versamento Irap e Iva.
La società aveva proposto ricorso contro la comunicazione di fermo amministrativo, ma le sue doglianze erano state rigettate sia dalla CTP che dalla CTR e ora hanno trovato anche lo stop della Cassazione: i tentativi di limitare il pignoramento delle autovetture al quinto del loro valore, in quanto strumenti indispensabili per l'esercizio del mestiere del debitore, sono cadute nel nulla. Per i giudici, come visto sopra, una cosa è il fermo, un'altra cosa è l'espropriazione forzata.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 3174/2018