di Redazione - Di fronte ad una persistente morosità, il condominio non può sospendere i servizi essenziali e indispensabili (come acqua e riscaldamento) ma può certamente procedere al distacco dell'antenna tv centralizzata nei confronti del condomino che non paga. È quanto deciso dal tribunale di Bologna con ordinanza del 15 settembre 2017 (sotto allegata).
La vicenda
Nella vicenda, un condominio bolognese proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di una condomina, chiedendo l'autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall'antenna televisiva condominiale, quali consentiti dal 3° comma dell'art. 63 Disp. Att. c.c. in caso di morosità nel pagamento delle quote condominiali, esponendo di aver già chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo e di avere attivato la conseguente procedura esecutiva immobiliare. Il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conduttore dell'appartamento, quale destinatario effettivo delle conseguenze del provvedimento richiesto, ma lo stesso non si costituiva.
Il giudice a questo punto, essendo pacifica la durata ultrasemestrale della morosità
riferibile alla condomina e altrettanto incontestabile la possibilità di godimento separato dei servizi comuni di riscaldamento e acqua, ha dichiarato sussistenti senz'altro astrattamente i presupposti applicativi dell'art. 63, 3° comma, Disp. Att. c.c., in forza del quale, per l'appunto, "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".Antenna tv non è servizio essenziale
Senonché, ha osservato il giudice bolognese, occorre distinguere tra servizi essenziali e non, in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.). E aderendo alla giurisprudenza secondo cui i servizi di riscaldamento e acqua non possono essere sospesi in quanto diritti primari costituzionalizzati (Trib. Brescia 29.9.2014; Trib. Milano 24.10.2013), ha affermato che, "ovviamente non è servizio essenziale l'utilizzo dell'antenna televisiva centralizzata". Tuttavia, ha osservato che "quanto meno per i servizi comuni principali sopra indicati - l'istituto qui in discussione va in ogni caso riguardato come extrema ratio". Tale situazione non è ravvisabile allorchè, come nel caso di specie, il condominio "abbia attivato, con il pignoramento, una procedura esecutiva immobiliare nei confronti del condomino moroso, con due conseguenti effetti: a) la possibilità di chiedere al G.E. la sostituzione immediata del custode del bene pignorato in vece del debitore esecutato, con conseguente acquisizione dei frutti derivanti dalla locazione dello stesso oltre che il pagamento delle spese condominiali relative; b) l'attivazione del nuovo custode in ordine alla liberazione dell'immobile, fra l'altro, in caso di inadempienza ai predetti obblighi". Per cui, il ricorso va rigettato.
Trib. Bologna, 15.9.2017
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