Per i giudici l'episodio è ritenuto non grave dato il comportamento non abituale tenuto da soggetto incensurato, per cui va applicata la non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.

di Redazione - Non punibile l'automobilista che viene beccato con un coltello di ben 18 centimetri nel portaoggetti del veicolo. Per i giudici l'episodio non è grave, anche perché il comportamento non è abituale e tenuto da soggetto incensurato, per cui va applicata la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. Così ha deciso la prima sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 6974/2018 depositata il 13 febbraio scorso e sotto allegata).

La vicenda

L'uomo veniva ritenuto dal tribunale di Asti responsabile del reato ex art. 4 della legge 110 1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo un cccoltello con blocco lama in acciaio della lunghezza complessiva di cm. 18, e condannato alla pena di 800 euro di ammenda, con esecuzione sospesa.

L'imputato ricorreva in Cassazione denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonche´ carenza, contraddittorieta' e illogicita' della motivazione. Nello specifico, evidenziava che il coltello era stato ritrovato all'interno del vano portaoggetti dell'auto di proprieta' del cognato, che il giorno prima era stata data in prestito a quest'ultimo. Osservava inoltre che, al fine di ritenere la penale responsabilita' dell'imputato non e' sufficiente fare riferimento alla circostanza che il porto dell'arma era avvenuto per semplice distrazione e neppure alla circostanza che era doveroso da parte dello stesso, prima di prendere in consegna l'auto, verificarne il contenuto. Lamentava infine la mancata applicazione della causa di non punibilita' ex art. 131 bis cod. pen., evidenziando che, nonostante esplicita richiesta in tal senso, il Tribunale di Asti aveva omesso qualsiasi valutazione.

Non punibilità per tenuità del fatto

Per gli Ermellini, pur essendo destituiti di fondamento gli altri motivi del ricorso, sul fronte della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. l'uomo ha ragione. Nel caso di specie, rilevano i giudici, il fatto addebitato, sebbene non inoffensivo, presenta i caratteri della particolare tenuità perché "trattasi di comportamento non abituale e di modesta entità, posto in essere da soggetto incensurato. Per cui, la sentenza va annullata senza rinvio e l'uomo è dichiarato non punibile.

Cassazione, sentenza n. 6974/2018

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