di Annamaria Villafrate - La riforma 2015 che ha previsto il divorzio breve, accolta con favore dagli addetti ai lavori, è inefficace quando, per separarsi e divorziare, i coniugi intraprendono una vera e propria causa giudiziale. Vediamo perché.
Divorzio: il presupposto della separazione
L' art. 3 della legge sul divorzio prevede, tra le cause di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione giudiziale o consensuale dei coniugi.
La separazione, a differenza del divorzio, è una interruzione non definitiva del matrimonio, per dare la possibilità ai coniugi di tornare sui propri passi e riconciliarsi.
Nel momento in cui i coniugi decidono di separarsi formalmente, alcuni obblighi derivanti dal matrimonio come la fedeltà, la convivenza e il sostegno morale reciproco sono sospesi.
Altri obblighi invece, come quello di sostegno economico tra i coniugi, permangono. Il coniuge con maggiori possibilità economiche infatti può dover corrispondere un assegno di mantenimento all'ex, a meno che a quest'ultimo non sia stata addebitata la separazione (per infedeltà, violenza ai danni del coniuge, abbandono della casa coniugale etc.).
Separazione: procedure
I coniugi che decidono di separarsi possono scegliere tra due procedure :
- giudiziale
- consensuale
Questa procedura viene intrapresa quando i coniugi non riescono ad accordarsi. I casi più frequenti di conflitto hanno a che fare con l'affidamento dei figli e la divisione dei beni. Il procedimento di separazione giudiziale è un processo vero e proprio di competenza del Tribunale, la cui durata quindi non si può prevedere.
Trattasi di una procedura semplificata, che si conclude in tempi decisamente più brevi, perché i coniugi si sono accordati su ogni aspetto. La riforma, oltre al tradizionale procedimento di separazione consensuale da intraprendersi davanti al Tribunale, ha previsto la possibilità di separarsi in Comune o con una negoziazione assistita a cui devono presenziare gli avvocati dei coniugi.
Divorzio breve
La riforma del 2015 ha introdotto il divorzio breve, così definito perché ha ridotto i termini, decorsi i quali, si può divorziare.
I termini per divorziare dopo la riforma sono:
- un anno dalla separazione giudiziale;
- sei mesi dalla separazione consensuale.
La sospensione dei termini di divorzio
I termini di 6 mesi e di 1 anno per poter chiedere il divorzio possono essere sospesi nel momento in cui i coniugi decidono di riconciliarsi mentre sono separati o successivamente. La riconciliazione si desume da tutte quelle condotte che si pongono in contrasto con la volontà di separarsi (coniugi che tornano a convivere insieme stabilmente).
Divorzio immediato
La legge prevede, in casi tassativi, la possibilità di divorziare immediatamente. In questi casi infatti, per porre fine al matrimonio, non è necessario separarsi. Vediamo in quali casi è possibile:
- matrimonio non consumato
- condanne per reati familiari gravi (incesto, maltrattamenti, violenze, omicidio etc.)
- annullamento o scioglimento di matrimonio celebrato all'estero
- mutamento di sesso rettificato da sentenza passata in giudicato.
Divorzio: effetti giuridici
Dalla fine di un matrimonio derivano tutta una serie di conseguenze giuridiche molto rilevanti. I coniugi infatti non sono più tenuti a rispettare i doveri derivanti dal matrimonio. Discorso diverso invece per quanto riguarda i diritti, alcuni dei quali, anche se con opportuni correttivi, non cessano completamente.
Chi divorzia, ad esempio, non può vantare diritti ereditari. Vero però che, in presenza di certi presupposti, il coniuge con maggiori possibilità economiche può essere obbligato a corrispondere l'assegno di divorzio al coniuge che non riesce a mantenersi e ha obiettive difficoltà a trovare un lavoro.
Divorzio: procedure
I coniugi che decidono di divorziare possono scegliere tra due opzioni:
- giudiziale
- congiunto
Divorzio giudiziale
Si intraprende questa procedura quando i coniugi sono in disaccordo su qualche aspetto del divorzio. Questo tipo di divorzio prevede l'instaurarsi di una causa vera e propria innanzi all'autorità giudiziaria, per cui non è possibile stabilirne la durata a priori.
Procedura estremamente snella e veloce, che si conclude in un incontro o udienza davanti al Tribunale, in Comune o ricorrendo allo strumento della negoziazione assistita che richiede l'intervento dei difensori delle parti.
Il divorzio breve è davvero più veloce?
La riforma del 2015 ha ridotto il precedente termine di tre anni decorrente dalla separazione per poter avanzare domanda di divorzio.
Oggi quindi prima di divorziare sono necessari:
- sei mesi di separazione ininterrotta (dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale), se i coniugi si sono separati consensualmente;
- un anno di separazione ininterrotta (dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale), se i coniugi hanno intrapreso una causa di separazione giudiziale.
Occorre precisare a questo punto, che il giudizio di separazione consensuale si conclude in un'unica udienza fissata nel giro di qualche mese dal Presidente del Tribunale (entro 5 giorni da deposito del ricorso). Fissata l'udienza i coniugi dovranno comparire davanti al Presidente che, verificata la rispondenza degli accordi all'interesse dei figli, omologherà l'accordo.
Discorso diverso per quanto riguarda la separazione giudiziale che, come anticipato è una vera e propria causa, di cui è impossibile conoscere preventivamente la durata.
Si può concludere che la riforma del 2015 in realtà non ha ridotto di molto i termini necessari per porre fine al matrimonio, perché è intervenuta solo sul termine intercorrente tra separazione e divorzio. Per ridurre veramente i tempi necessari a divorziare, la legge avrebbe dovuto intervenire sul divorzio giudiziale in particolare, semplificando il rito e abbreviando i termini della procedura. Stesso discorso per quanto riguarda la separazione giudiziale, visto che anche la sua durata incide sui tempi in cui può essere presentata la domanda di divorzio. I risultati hanno deluso le aspettative.
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