di Valeria Zeppilli - Il condomino che si veda recapitare un decreto ingiuntivo notificato per il pagamento delle spese condominiali non corrisposte ed emesso sulla base di una delibera assembleare di approvazione del relativo stato di ripartizione, non può "sfruttare" la sede dell'opposizione per contestare la propria appartenenza al condominio.
Lo ha detto chiaramente la Corte di cassazione nella sentenza numero 3626/2018 (qui sotto allegata), escludendo che la sussistenza del rapporto di condominialità possa essere messa in discussione nel giudizio instauratosi ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.
Litisconsorzio necessario di tutti i condomini
Per i giudici, infatti, occorre considerare che la partecipazione al condominio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile in ordine a un'unità immobiliare di proprietà esclusiva e che integra una porzione di un complesso edilizio, se controversa, diviene oggetto di un contenzioso inerente al collegamento funzionale della predetta proprietà con le parti comuni dell'edificio condominiale e al conseguente obbligo di partecipare alle spese, che prevede il litisconsorzio necessario di tutti i condomini in tutte le fasi del giudizio.
La vicenda
Nel caso di specie è stato quindi rigettato il ricorso proposto da una condomina avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva confermato quanto già deciso dal Tribunale all'esito del giudizio di opposizione avviato dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo
notificatole per il pagamento di contributi condominiali non corrisposti, riconoscendo alla donna la qualità di condomina, in quanto proprietaria di un immobile presente nelle tabelle millesimali e alla luce della prova che la stessa fruisse dei servizi condominiali. Ogni ulteriore accertamento in merito al rapporto di condominialità era stato correttamente escluso, in quanto estraneo alla cognizione del giudice dell'opposizione. Corte di cassazione testo sentenza numero 3626/2018• Foto: 123rf.com