di Gabriella Lax - Per il rinnovo della Camera e del Senato saranno circa 50 milioni gli italiani chiamati alle urne il prossimo 4 marzo. Si potrà votare, ricordiamo, dalle 7 alle 23. E sono tanti gli interrogativi sulle modalità di voto alle quali il sito del ministero dell'Interno ha cercato di dare risposte con le "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" (sotto allegate).
Elezioni, il cellulare non entra in cabina
Tra le domande più frequenti è stato richiesto se l'elettore potrà accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare. Uno strumento che fa parte della vita quotidiana, dal quale difficilmente ci separiamo. Ebbene la risposta, chiarisce il ministero, è "no", non è possibile portare il telefonino in cabina.
La terza parte, ha un capitolo 15 dedicato alle "Operazioni di votazione", all'interno della quale c'è il paragrafo 7, dal titolo "Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini" dove si chiarisce la ratio della disposizione.
«Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto», si legge, è vietato «introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini».
Per questi motivi, «il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso. Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto».
Sanzioni e provvedimenti in caso di violazione
Sono comunque previste sanzioni per chi viola questa normativa infatti si legge «Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro».
I provvedimenti da adottare nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l'annullamento della scheda e l'esclusione dal voto sono stabiliti nel capitolo 17 al paragrafo 4.
Se l'elettore viene colto «in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto» quindi « nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto» allora «le schede di voto devono comunque essere annullate, che siano state o meno già votate, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare».
Istruzioni voto Viminale• Foto: 123rf.com