La disciplina dei permessi elettorali, a chi spettano, come vengono retribuiti o recuperati, come si chiedono

di Annamaria Villafrate: Le elezioni del 4 marzo si avvicinano e i lavoratori chiamati ai seggi, non sanno se accettare o meno questo incarico. Cosa succede infatti se le elezioni si tengono proprio nei giorni in cui si deve lavorare? Per tranquillizzare tutti coloro che sono alle prese con questa scelta, precisiamo che i lavoratori che partecipano alle operazioni elettorali hanno diritto ai permessi elettorali retribuiti. Fatta questa premessa, esaminiamo gli aspetti pratici di questi permessi.

Permessi elettorali: normativa di riferimento

L'art. 119 del D.P.R. n. 361/57, modificato dall'art. 11 della legge n.53/90 e dall'art. 1 della legge n. 69/92, riconosce ai dipendenti pubblici e privati, in occasione delle elezioni politiche nazionali, europee, locali e delle consultazioni referendarie, il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto e scrutinio.

Permessi elettorali: a chi spettano

Il lavoratore chiamato a partecipare alle operazioni elettorali ha diritto ai permessi retribuiti se viene nominato:

  • Presidente;
  • Vicepresidente;
  • Segretario;
  • Scrutatore;
  • Rappresentante di lista, di gruppo di partiti e di comitato promotore di referendum;
  • Componente degli uffici centrali elettorali

Permessi elettorali: come vengono compensati

Poiché questa attività è considerata lavorativa a tutti gli effetti, se il lavoratore è impegnato nelle operazioni elettorali in un giorno festivo o non lavorativo, ha diritto al riposo compensativo, nelle seguenti modalità:

  • in caso di lavoro con settimana corta, ossia da lunedì a venerdì, il lavoratore ha diritto a due giorni di riposo compensativi retribuiti, da godere una volta concluse le operazioni elettorali.
  • In caso di lavoro con settimana lunga, invece, ossia da lunedì a sabato, il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo compensativo retribuito.
  • Se poi lo spoglio dei voti si protrae oltre la mezzanotte del lunedì, la Corte Costituzionale con sentenza n. 452 del 1991, riconosce ai lavoratori il diritto ad assentarsi per l'intera giornata lavorativa successiva (martedì).

L'art.1, comma 399 della legge n.147/2013, ha stabilito che, a partire dal 2014, le operazioni di voto devono svolgersi solo la domenica, dalle 7 alle 23.

Permessi elettorali: come vengono retribuiti

Sempre per il fatto che l'assenza per il compimento delle operazioni elettorali è considerata attività lavorativa, il lavoratore che sceglie di non godere del riposo compensativo, ha diritto alla retribuzione. Ma facciamo un esempio pratico, per comprendere meglio.

Supponiamo che le elezioni si svolgano di sabato. Ora, se questo giorno per il lavoratore non è lavorativo, la giornata trascorsa ai seggi elettorali viene compensata con la stessa retribuzione a cui avrebbe diritto per una giornata di lavoro. Secondo la sentenza n. 11830/2011 della Cassazione infatti, nel momento in cui un dipendente collabora alle operazioni elettorali, anche solo per una parte o qualche ora della giornata, la sua assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che deve quindi essere retribuito per intero.

Maggiorazione della paga e riposo compensativo: come fare?

La legge non fornisce indicazioni per quanto riguarda la scelta tra riposo compensativo o maggiorazione della paga. Essa inoltre non precisa se la retribuzione dei giorni festivi debba comprendere o meno le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Considerato il vuoto normativo, è necessario fare riferimento ai contratti collettivi, anche se, secondo giurisprudenza prevalente, il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo è dovuto indipendentemente dal contratto collettivo.

Permessi elettorali: come si chiedono

Il lavoratore che desidera usufruire dei permessi elettorali deve informare con tempestività il proprio datore di lavoro. Deve poi consegnargli il certificato dell'Ufficio Elettorale del Comune di residenza o quello di nomina da parte di un partito politico che partecipa alla competizione.

Concluse le elezioni, il dipendente ha l'obbligo di consegnare al proprio datore il certificato elettorale timbrato e sottoscritto dal Presidente del seggio. Questo documento deve riportare le giornate in cui il lavoratore ha presenziato alle operazioni e l'orario d'inizio e di conclusione delle stesse.

Falso certificato elettorale: è legittimo il licenziamento disciplinare

La recentissima sentenza n. 1631 del 23/01/2018 della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore che ha consegnato un falso certificato di partecipazione alle attività elettorali, che gli ha consentito di godere del riposo compensativo. Secondo la Cassazione questa condotta è motivo di licenziamento disciplinare poiché non solo pregiudica il rapporto fiduciario del contratto di lavoro, ma reca anche un danno economico all'azienda.


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