Avv. Elisabetta Roli - Nel novero delle cause estintive del reato è da ascrivere l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, introdotto dalla Legge n.64/2014 agli articoli 168 bis c.p. e seguenti, ispirato al diritto penale minorile ma con diversa finalità.
La sospensione del procedimento con messa alla prova
La ratio di quello che nel linguaggio quotidiano delle aule di giustizia è definito MAP (messa alla prova, appunto), è quella di consentire il decongestionamento del processo penale in relazione a reati di non elevato allarme sociale attraverso la possibilità, per gli imputati di simili fattispecie criminose, di estinguere il proprio debito penale attraverso misure contenitive di carattere alternativo alla detenzione, alla sanzione pecuniaria ed al giudizio vero e proprio.
Il Giudice, infatti, nelle ipotesi di reati puniti con pena pecuniaria o pena detentiva non superiore a quattro anni (in aggiunta alle tassative fattispecie individuate all'art.550, comma 2, c.p.p.) ed esercitando altresì una valutazione discrezionale sotto il profilo soggettivo, sospende il procedimento penale ed ammette il richiedente allo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
Al termine del periodo stabilito ed in caso di esito positivo della prova, dichiarerà estinto il reato e non vi saranno conseguenze penali.
I rapporti con la prescrizione del reato
Ma che succede se, in costanza di procedimento sospeso e prima della conclusione del già intrapreso lavoro socialmente utile, il reato cade in prescrizione?
A fronte dei lunghi tempi di smaltimento dei procedimenti penali e dell'iter definitorio dei medesimi, infatti, non è affatto raro che l'avvocato debba confrontarsi con tale eventualità.
Ci si trova di fronte a due diverse cause estintive del reato, ma quale ritenere prevalente ai fini della declaratoria conclusiva del procedimento? E quali gli effetti di un'estinzione per prescrizione sulla carta bonus spettante all'imputato?
La soluzione nel dettato normativo
I rapporti tra MAP e la disciplina della prescrizione non sono affatto stati ignorati dal legislatore e si ritiene che le possibili interferenze debbano essere risolte attraverso la pedissequa applicazione della inequivoca norma.
Per espressa previsione dell'art. 168 ter c.p., infatti, viene fatto salvo il regime ordinario della prescrizione, di cui è salvaguardata la sospensione del relativo corso con la precisazione dell'esclusione del riferimento alla disposizione di cui all'art.161, comma 1, c.p.
Nulla si dice in merito al disposto di cui al secondo comma del citato articolo circa l'indicazione dell'aumento massimo del tempo necessario a prescrivere (un quarto, la metà nei casi di cui all'art.99, secondo comma, due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105) e pacifica ne risulta pertanto la relativa operatività.
Aberrante sarebbe, invero, che da un lato si concedesse una possibilità di definizione favorevole all'imputato e dall'altro lo si privasse, punitivamente, della certezza del diritto lasciandolo in balia di un termine di prescrizione non solo sconosciuto, ma addirittura senza fine.
Secondo la scrivente, dunque, nulla qaestio in merito alla causa estintiva del reato applicabile alla fattispecie in esame: la prescrizione vince, in questo caso, sul MAP, e sarà alla prima che si riferirà la sentenza finale, senza dare atto della sospensione del procedimento né della messa alla prova.
Ma, ci si chiede: come considerare, allora, il "jolly" avanzato dall'imputato con la richiesta di cui all'istituto in esame? Lo si riterrà già speso, già giocato o sarà ancora una carta utilizzabile in futuro? Se l'imputato è un ragazzo giovane e non lontano al delinquere, avere ancora in tasca questa possibilità potrebbe fare molto comodo...
L'art.168 bis, comma 4, c.p., invero, non lascia spazio a dubbi con la previsione secondo cui: "la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta".
Laddove concessa la sospensione del procedimento con la messa alla prova, a prescindere dall'eventuale interruzione del periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed indipendentemente dall'intervenuta prescrizione del reato, la carta "jolly"si considera dunque come già goduta. E l'imputato non potrà considerarsi molto fortunato, quanto meno sotto il profilo pratico ed in una prospettiva futura, dal momento che qualora malaugratamente si trovasse nuovamente sottoposto a procedimento penale, non potrebbe più usufruire dello strumento MAP.
Mai come in questo caso, pertanto, diviene cruciale la corretta ponderazione, in fase di valutazione difensiva, dell'eventualità più o meno concreta del perfezionamento della prescrizione, in modo da fornire all'assistito una tutela completa ed efficace senza rimpianti futuri.
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