La vicenda
Sia in prime cure dinanzi al TAR Catania, ove era rimasta soccombente, che in sede di appello cautelare, la ditta aveva dimostrato due circostanze fondamentali: da una parte l'interruzione del rapporto lavorativo con il soggetto in questione, risalente a due mesi prima dell'emissione dell'interdittiva; dall'altra parte l'esistenza, anche in passato, di rapporti lavorativi stagionali, legati alla particolare attività svolta dall'azienda.
Ebbene, con ordinanza n. 88 del 23/02/2018, il C.G.A. (sotto allegata) ha accolto l'appello cautelare, seppure ad un sommario esame che è tipico di questa fase, proprio sulla scorta di tali circostanze.
Lavoratori con precedenti: niente interdittiva antimafia
In sostanza, verificato che alla data di adozione dell'interdittiva non era più attivo il rapporto di lavoro tra la ditta ed il soggetto ritenuto vicino alla criminalità organizzata, e verificato altresì che, nel corso degli anni precedenti, tale rapporto si era limitato a determinati periodi dell'anno, coincidenti con il carattere stagionale dell'attività aziendale, il Giudice Amministrativo di seconde cure ha ribaltato l'ordinanza n. 870/2017 del TAR Catania.
Inoltre il C.G.A., sul piano del periculum, ha sottolineato gli effetti preclusivi e fortemente limitativi sull'esercizio dell'attività economica, che è destinato a produrre un simile provvedimento.
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