Buona lettura.
Contrasta con l'ordine pubblico italiano il provvedimento straniero che dichiara due minori figli di genitori dello stesso sesso. Cass. Ordinanza interlocutoria 22 febbraio 2018 n. 4382.
In merito al riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero, che dichiarava due minori figli di una coppia di uomini coniugata secondo le leggi canadesi, ci si pone l'interrogativo della possibile delibazione nel vigente ordinamento italiano di una tale disposizione. Con le possibili conseguenze in merito alla delimitazione dell'ordine delle regole interne di ordine pubblico ed al loro valore intrinseco. Dopo la nascita dei bambini, avvenuta per fecondazione eterologa in Canada, al trasferimento del nucleo familiare in Italia, gli stessi erano stati riconosciuti figli di uno solo dei due uomini ed erano conseguentemente stati inseriti come tali nei registri anagrafici. Ad originare il presente giudizio però è stato il rifiuto dell'ufficiale di stato civile del Comune di Trento di trascrivere i minori come figli di entrambi gli uomini, poichè la legge italiana prevede che per iscrivere un certificato di nascita nei registri di stato civile, i genitori debbano essere di sesso opposto.
La coppia chiedeva invece la delibazione del provvedimento canadese che dichiarava i minori figli di entrambi e la conseguente applicazione dello stesso, a mente della l. 218 del 1995 in materia di diritto internazionale privato, anche per consentire ad entrambi la doppia cittadinanza, sia italiana che canadese.
Sotto il profilo di merito era quindi solo da verificare se il provvedimento potesse essere riconosciuto anche in Italia.
E in particolare nel merito si riteneva fondamentale che vi fosse, espressamente riconosciuta, la paternità di entrambi per i minori, a totale perfezionamento dello status di figli, a pena dell'identità familiare acquisita e riconosciuta nel provvedimento canadese ed essenziale per la cittadinanza italiana dei due. Secondo una lettura sovranazionale ed europea delle normative a tutela della famiglia infatti, l'ordinamento italiano già da tempo non riconosce come meritevole di tutela solo il legame familiare generato biologicamente ma, in ottemperanza ed applicazione dell'art 8 della Convenzione EDU, lo stato italiano ha più volte riconosciuto che la famiglia ed il best interest del minore si devono avvalere di più ampi riferimenti, come il legame affettivo, l'idoneità genitoriale, essenza del c.d. "genitore sociale".
Va rilevato però che sia la legge in materia di fecondazione eterologa sia la normativa che ha introdotto le unioni civili fra persone dello stesso sesso non hanno in alcun modo incrinato il necessario rapporto fra genitorialità e legame biologico. Invero la norma 176 2016 non ha operato alcuna modifica in ambito di filiazione e di responsabilità genitoriale, non potendosi legare tali istituti alla norma in esame, che volutamente ha escluso tutti i riferimenti ad essi, ampliando solo i rapporti e gli obblighi giuridici fra i due soggetti uniti civilmente.
In Italia pertanto ad oggi la genitorialità intesa in senso giuridico, ampio ed efficace, si riconosce solo a coppie fra persone di sesso opposto.
Sotto il profilo di legittimità poi, nel caso di specie, vengono a toccarsi questioni attinenti alla carenza di legittimità processuale del sindaco della città, (anche per una possibile chiamata dello stesso al risarcimento del danno procurato al soggetto leso dalla mancata trascrizione nei registri di stato civile) del Ministro dell'Interno e del Procuratore generale.
Proprio per tali complesse situazioni vertenti su entrambi i piani di merito e legittimità, la Corte Suprema con la presente ordinanza interlocutoria rimette le questioni riunite al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 cpc, in ragione e per la risoluzione di questioni di particolare importanza.
Cass. Ordinanza 4382/2018• Foto: 123rf.com