Per la Cassazione, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio per il cittadino straniero basta l'autocertificazione dei redditi ove sia impossibile produrre l'attestazione consolare del paese d'origine

di Redazione - Ai fini dell'accoglimento dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato proposta dal cittadino extracomunitario, è sufficiente la presentazione dell'autocertificazione sui redditi prodotti all'estero, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), qualora sia «impossibile» produrre l'attestazione consolare dello Stato d'origine. È quanto sancito dalla quinta sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 8617/2018, depositata il 22 febbraio scorso e sotto allegata).

La vicenda

Nella vicenda, il Tribunale di Arezzo rigettava l'opposizione al decreto con cui era stata respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per un cittadino straniero, in quanto ritenuta inammissibile l'istanza in quanto corredata dall'autocertificazione sui redditi prodotti all'estero e non dall'attestazione dell'autorità consolare del paese d'origine, benché la sua produzione non potesse essere considerata "impossibile" ai sensi dell'art. 94 d.p.r. 115/2002, ma solo tardivamente richiesta dall'interessato.

L'uomo proponeva pertanto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

Gratuito patrocinio straniero: il parere della Cassazione

Per gli Ermellini il ricorso è fondato. Va osservato, affermano, che se l'art. 79, recita "Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato", nondimeno, l'art. 94, comma 2, consente "In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2 - che - il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea" possa sostituirla "a pena di inammissibilita', con una dichiarazione sostitutiva di certificazione".

Per integrare il requisito dell'impossibilità, tuttavia, scrivono dal Palazzaccio, "non è necessaria l'assoluta impossibilità perché la sua dimostrazione comporta una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine, ricorrente per esempio nell'ipotesi del rifugiato politico". In tal modo, però, resterebbero fuori tutte le ipotesi di inadempienza dello Stato interpellato, ancorché causati da motivazioni di mero ritardo, finendo "per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente, idonei ad ottenere il pronto adempimento".

Per cui, l'interpretazione restrittiva si pone in contrasto con la ratio stessa della normativa che, soprattutto nell'ambito del procedimento penale, impone la tempestività dell'intervento statuale per "assicurare congrua difesa al non abbiente, incompatibile con lungaggini burocratiche di Stati esteri, a svantaggio dell'istante".

L'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero - concludono quindi dalla S.C., "può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di quell'art. 79 cit.".

Cassazione, sentenza n. 8617/2018

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