Il GdP di Firenze ha ritenuto sufficiente tale prova in una vicenda in cui i poliziotti non avevano richiesto in sede di accertamento le disposizioni scritte del titolare della licenza

di Valeria Zeppilli - Il regolamento europeo numero 561 del 2006 impone alle imprese di trasporto di organizzare l'attività dei conducenti in maniera tale da consentire loro di rispettare la normativa in materia di apparecchi di controllo e di tempi di guida e di riposo. Le imprese, inoltre, devono fornire ai conducenti le istruzioni opportune per garantire il rispetto delle predette disposizioni ed effettuare appositi e regolari controlli.

La questione è abbastanza delicata e, non di rado, comporta l'applicazione di sanzioni in capo alle società che operano nel campo dei trasporti. Sanzioni che, però, non sempre sono reputate corrette dalla giurisprudenza.

Trasporti, disposizioni per i conducenti

Con la sentenza numero 2012/2017 qui sotto allegata, ad esempio, il Giudice di pace di Firenze ha accolto le ragioni di una società, rappresentata in giudizio dall'Avv. Roberto Iacovacci, alla quale era stata inflitta una sanzione per violazione dell'articolo 174, comma 14, del codice della strada, per insufficiente rispetto dei riposi giornalieri del conducente, poi confermata dal Prefetto in sede di opposizione al verbale.

Dopo aver precisato che l'impresa di trasporto può salvarsi dall'applicazione delle sanzioni solo se ha reso al dipendente disposizioni scritte per effettuare quel determinato trasporto, il giudice ha infatti chiarito che se tali disposizioni non sono richieste dai poliziotti all'autista la sanzione applicata può risultare illegittima.

La vicenda

Nel caso di specie tanto era avvenuto: i poliziotti accertatori non avevano chiesto all'autista le disposizioni scritte ricevute dal titolare della licenza. L'impresa di trasporti, quindi, aveva prodotto in giudizio, già in sede di ricorso prefettizio, una dichiarazione con la quale il proprio dipendente dichiarava che la stessa aveva effettuato in suo favore attività di istruzione e di controllo volta a impedire il superamento dei perdiodi di guida, la non effettuazione dei periodi di riposo e l'eventuale manomissione del cronotachigrafo.

Per il Giudice di pace tanto basta a dimostrare che la società ha fatto quanto era nelle sue disponibilità per garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento CEE 561/2006: l'ordinanza prefettizia va annullata.


Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Firenze testo sentenza numero 2012/2017
Valeria Zeppilli

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