di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 7659/2018 del 16 febbraio (qui sotto allegata), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha colto l'occasione datale dalla vicenda di un medico accusato di omicidio per aver convinto il paziente malato di cancro a curarsi affidandosi ai soli prodotti ayurvedici per ripercorrere in maniera puntuale la questione giuridica della causalità e del giudizio controfattuale con riferimento alla responsabilità medica.
La vicenda
La vicenda alla base della decisione, più nel dettaglio, riguardava un medico condannato al risarcimento del danno derivante dal reato di cui all'articolo 589 del codice penale per aver cagionato per colpa il decesso di un paziente affetto da adenocarcinoma rettale infiltrante, avendolo convinto a non sottoporsi a intervento chirurgico e a seguire le terapie da lui prescritte a base di medicinali di tipo ayurvedico.
La medesima sentenza impugnata aveva dichiarato, dal punto di vista penale, non doversi procedere per prescrizione.
Il giudizio controfattuale
Giudicando su tale vicenda, i giudici hanno precisato che la nozione di giudizio controfattuale nasce dal presupposto che causa di un evento è quell'antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato. Infatti il giudizio controfattuale non è altro che l'operazione intellettuale con la quale "pensando assente una determinata condizione (la condotta antigiuridica tenuta dall'imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima condizione".
Per effettuare un simile giudizio in tema di responsabilità medica, quindi, occorre accertare il momento iniziale della malattia del paziente e la sua successiva evoluzione e verificare, così, se l'evento lesivo, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta e omessa dal sanitario, sarebbe stato evitato o posticipato. A tal fine, quindi, "non si può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla "causa" dell'evento stesso".
Il caso concreto
Tuttavia, per la Cassazione dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica utilizzata per eseguire il giudizio controfattuale non è possibile dedurre automaticamente la conferma o la smentita dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno subito dal paziente. Il giudice, infatti, è chiamato a verificare la validità della ricostruzione nel caso concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e dell'evidenza disponibile, e, dopo aver escluso l'interferenza di fattori eziologici alternativi, a concludere in maniera "giustificata e processualmente certa" che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con un alto grado di credibilità razionale.
Rinvio al giudice dell'appello
Nel caso di specie, invece, il giudice del merito aveva omesso del tutto di valutare se il paziente, praticando le terapie tradizionali in luogo di quella ayurvedica, sarebbe guarito, sarebbe sopravvissuto più a lungo o avrebbe sofferto di meno. Più che valutare la problematica relativa al nesso causale e al giudizio controfattuale, insomma, la Corte d'appello si era soffermata sulla sola condotta del medico, cercando di capire se questi avesse o meno convinto il paziente a praticare le terapie ayurvediche in luogo di quelle tradizionali.
La sentenza risulta quindi viziata per mancanza di motivazione, essendo priva di spiegazioni su temi sui quali invece doveva vertere il giudizio, con la conseguenza che la Cassazione la ha annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente.
Corte di cassazione testo sentenza numero 7659/2018