di Valeria Zeppilli - Secondo il CNF, come emerge dallo studio qui sotto allegato, per gli avvocati non vige un vero e proprio obbligo di preventivo scritto, quanto piuttosto l'obbligo di comunicare per iscritto ai propri clienti il prevedibile costo della prestazione ditinguendo tra oneri, spese e compenso professionale.
La differenza sembra sottile ma in realtà non lo è affatto, in quanto incide sul momento in cui è necessario fornire al cliente le predette informazioni.
L'incarico si accetta prima
Per il Consiglio Nazionale Forense, infatti, dalla circostanza che la lettera della legge dispone che la comunicazione scritta vada effettuata "a colui che conferisce l'incarico" deve farsi discendere che tale comunicazione debba essere successiva all'accettazione dell'incarico e non precedente, come accade invece in caso di preventivo.
Chiaramente, è ben possibile che l'accettazione dell'incarico e la comunicazione siano contestuali e che quindi le parti stipulino per iscritto l'intero assetto del rapporto di patrocinio, inserendo nel relativo contratto anche la comunicazione del prevedibile costo delle prestazioni.
Violazione dell'obbligo
Sul punto il CNF ha anche precisato che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione scritta o la mancanza di accordo sul compenso determina l'applicazione dei parametri per la determinazione del costo della prestazione e può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari ma non provoca mai la nullità dell'accordo e la conseguente inefficacia del contratto d'opera professionale.
Variazioni del compenso
Nello studio qui sotto allegato, il Consiglio Nazionale Forense si è poi soffermato su un ulteriore aspetto fondamentale del quale gli avvocati devono tenere conto nel dare la comunicazione scritta ai propri clienti: la circostanza che il compenso pattuito può essere soggetto a oscillazioni derivanti, ad esempio, da evoluzioni impreviste della vicenda processuale o comunque connesse alle peculiari caratteristiche che può assumere la prestazione professionale dell'avvocato.
Di conseguenza, nella comunicazione vanno inserite opportune clausole che segnalino la possibilità che il compenso e le spese varino in aumento, fatti salvi la tempestiva informazione al cliente e il suo consenso.
Ecco quale potrebbe essere il tenore di simili clausole secondo il CNF:
"Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/ compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso".
Leggi anche:
- Avvocati: la "guida" del CNF sul preventivo scritto obbligatorio
- Avvocati: al via il preventivo scritto obbligatorio. Ecco il fac-simile
- Avvocati: i modelli CNF per il preventivo scritto obbligatorio
- Avvocati: arriva il preventivo scritto obbligatorio
- Avvocati: ecco il software per generare il preventivo obbligatorio
- Avvocati: in vigore il preventivo scritto obbligatorio
- Obbligo di preventivo per gli avvocati: anche la mediazione tra i costi
Studio CNF sull'accordo sul compenso• Foto: 123rf.com