La Cassazione sui doveri derivanti dal matrimonio e la lesione di diritti costituzionalmente protetti

Avv. Paolo Accoti - Premesso che i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio non trovano esclusivamente rimedio nelle ipotesi tipiche previste dal diritto di famiglia e, in particolare, dall'addebito della separazione, atteso che ove il comportamento di uno dei coniugi abbia cagionato nell'altro la lesione di diritti costituzionalmente protetti, è possibile configurare in tale casi un illecito civile che, conseguentemente, può essere esporre all'obbligo del risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in virtù dell'art. 2059 Cc.

Tanto a prescindere dalla eventuale mancata pronuncia di addebito in sede di separazione o dall'intervenuta declaratoria di separazione consensuale.

Nessun dubbio, infatti, può nutrirsi in merito alla circostanza per cui la dignità e l'onore dei coniugi rientrano nel novero dei beni costituzionalmente protetti, tuttavia, così come avviene nella generalità dei casi, il conseguente preteso diritto al risarcimento del danno deve essere specificamente allegato e provato.

Questi i principi di diritto contenuti nell'ordinanza n. 4470, emessa dalla Corte di Cassazione, I sezione civile, relatore dott. A. Pazzi, in data 23 Febbraio 2018.

La vicenda

La vicenda giudiziaria prendeva le mosse dalla sentenza del Tribunale di Roma che dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, addebitandola al marito, con tutte le conseguenze del caso in ordine all'affidamento dei figli e all'assegno di mantenimento da versarsi in favore del coniuge meno abbiente.

Veniva nondimeno rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla moglie, in relazione agli asseriti danni causati dalla condotta tenuta dal marito in costanza di matrimonio sfociati, a dire della ricorrente, in una violazione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti, quali la dignità, la riservatezza, l'onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l'integrità psicofisica.

Sul gravame proposto da entrambi i coniugi la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, modificava la misura del contributo per il mantenimento della moglie e per le spese della figlia, rigettava gli appelli per il resto, ivi compresa la domanda di risarcimento danni.

Propone ricorso per cassazione la moglie eccependo, tra l'altro, la violazione degli artt. 2043 e 2059 Cc, lamentando che la corte di merito, tenuto conto che le condotte del marito avevano leso i diritti fondamentali della stessa, avrebbe dovuto riconoscerle il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati.

Violazione doveri coniugali: sì al risarcimento?

La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ricorda come il giudice d'appello <<ha espressamente riconosciuto che i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell' art. 2059 c.c. (Sez. 1, Sentenza n. 18853 del 15/09/2011, Rv. 619619 - 01).>>.

Ma che, tuttavia, la stessa ha correttamente evidenziato come <<la dignità e l'onore della moglie costituiscono beni costituzionalmente protetti e risultavano, nel caso di specie, gravemente lesi dalla condotta senz'altro peculiare tenuta dal marito; ciò nonostante il collegio d'appello ha negato il risarcimento invocato sul presupposto che la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza, doveva essere specificamente allegato e provato.>>.

In buona sostanza, afferma la Suprema Corte, tale tipo di danno non può mai ritenersi "in re ipsa" (in se stesso) atteso che, pur nella ricorrenza di diritti costituzionalmente garantiti - come nel caso di specie -, è onere del danneggiato allegare e provare, anche attraverso presunzione semplici, l'evento dannoso patito.

Il ricorso, pertanto, viene rigettato per inammissibilità e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ. Sez. I, 23.02.208, n. 4470
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