di Valeria Zeppilli - L'articolo 1 del decreto legge numero 49/2008 afferma in maniera chiara che durante le consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature che sono in grado di fotografare o registrare immagini. Chi contravviene a tale disposizione pone in essere una condotta penalmente rilevante, punita dalla medesima disposizione con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.
Il ruolo del presidente di seggio
Con la sentenza numero 9400/2018 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha peraltro chiarito che chi, nonostante il divieto, ha introdotto un telefono cellulare all'interno della cabina elettorale non può addurre a propria giustificazione la circostanza che il presidente del seggio non lo abbia invitato a depositare le apparecchiature di registrazione prima del voto, come invece prescritto dallo stesso articolo 1 del decreto numero 49, al comma 2.
Infatti, tale comma, così come il successivo (che stabilisce che le apparecchiature depositate dall'elettore gli vanno restituite dopo l'espressione di voto, con annotazione della presa in consegna e della restituzione in un apposito registro), detta solo delle condotte cui è onerato il presidente di seggio, la cui inosservanza è priva di conseguenze penali. Esse, pertanto, non possono essere considerate come delle condizioni di procedibilità o di punibilità dell'introduzione dell'apparecchiatura in grado di fotografare o registrare immagini all'interno della cabina.
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Corte di cassazione testo sentenza numero 9400/2018• Foto: 123rf.com