Ricorda la Suprema Corte che il mantenimento è dovuto anche ai figli maggiorenni finchè questi non raggiungono l'indipendenza economica

di Lucia Izzo - Anche il genitore pensionato e inabile al lavoro dovrà provvedere, secondo le proprie possibilità, al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.


Il principio di solidarietà sociale di cui all'art. 38 della Costituzione, che stabilisce che al pensionato sia garantito un trattamento adeguato alle sue esigenze di vita, andrà bilanciato con quello, riconosciuto sempre dalla Carta fondamentale, che impone ai genitori di provvedere al mantenimento della prole.

La vicenda

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 4801/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un padre contro la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che aveva ridotto in 100 euro complessivi l'assegno di mantenimento da lui dovuto alle figlie.


Tuttavia, il ricorso in Cassazione con cui l'uomo lamenta che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto della circostanza che lui fosse un pensionato e invalido al lavoro, non trova accoglimento.

Mantenimento figli dovuto anche dal genitore pensionato e inabile al lavoro

Per i giudici, il criterio di solidarietà sociale posto a fondamento della tutela di cui all'art. 38 Cost., a che il pensionato inabile al lavoro goda di un "trattamento adeguato alle esigenze di vita", va coniugato con il principio, non recessivo rispetto a esso, che impone ai genitori di provvedere al mantenimento della prole.


Si tratta, spiegano gli Ermellini, di un dovere che trova anch'esso specifica previsione nella Carta fondamentale all'art. 30 e che incombe anche sul soggetto che sia pensionato, il quale è al contempo creditore di un trattamento pensionistico adeguato nonché obbligato nei confronti dei figli, ovviamente secondo le proprie possibilità.


Non trova accoglimento in Cassazione neppure la doglianza con cui il ricorrente lamenta il riconoscimento della spettanza del contributo anche nei confronti della figlia maggiorenne. Infatti, precisa la Corte, l'obbligo di mantenimento della prole non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (ex art. 337-septies c.c.), ma perdura fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.


Tutto ciò, precisa il Collegio, a meno che non si realizzino comportamenti di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro da parte del figlio, ovvero intervenga una sua colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica.


Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato dedotto dal ricorrente e, ancora, in mancanza di una specifica richiesta della figlia, la madre, con la stessa convivente, è titolare del diritto autonomo (ancorché concorrente con quella della figlia) a ricevere dall'altro genitore il contributo alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede (cfr. Cass., n. 25300/2013 e n. 18869/2014).

Cass., VI civ., ord. n. 4801/2018

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