di Valeria Zeppilli - Il paziente che intende agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica ha oggi una duplice alternativa: dopo aver richiesto una consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis c.p.c. o avviato un procedimento di mediazione (che costituiscono condizioni alternative di procedibilità della domanda giudiziaria) può infatti agire in giudizio sia nei confronti del medico o della struttura sanitaria reputati responsabili che direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale questi sono assicurati.
- Limiti al quantum dell'azione
- Soggetto passivo
- Termine di prescrizione
- Eccezioni opponibili al paziente
- Diritto di rivalsa
- Obblighi di comunicazione
Limiti al quantum dell'azione
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L'azione diretta del danneggiato in caso di responsabilità medica è stata introdotta, infatti, dalla legge Gelli numero 24/2017, che se ne occupa all'articolo 12 precisando, tra le altre cose, che il diritto del paziente di agire direttamente nei confronti della compagnia del responsabile è comunque possibile nei limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione.
Per l'applicazione di quanto previsto da tale articolo, tuttavia, è necessario attendere il decreto attuativo della riforma, con il quale il Mise dovrà determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Soggetto passivo
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In attesa, soffermiamoci sulla disciplina dell'azione diretta dettata dalla legge Gelli, iniziando con il precisare che soggetto passivo della stessa è, a seconda dei casi:
- l'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private,
- l'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività al di fuori di una delle predette strutture o opera all'interno della stessa in regime libero-professionale o che si avvale della struttura nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Il legislatore ha in ogni caso stabilito che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata e nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria sono litisconsorti necessari, rispettivamente, la stessa struttura o lo stesso esercente la professione sanitaria.
Termine di prescrizione
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Per quanto riguarda i termini entro i quali è possibile esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione, va considerato che la prescrizione è la stessa prevista per l'azione esperita verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o verso l'esercente la professione sanitaria.
Sul punto va quindi ricordato che la legge Gelli ha previsto che la struttura sanitaria risponde sempre a titolo contrattuale, con la conseguenza che il risarcimento del danno da parte del paziente è soggetto al termine prescrizionale decennale.
I medici, invece, rispondono nei confronti del paziente a titolo extracontrattuale, con conseguente prescrizione quinquennale, salvo il caso in cui abbiano agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente stesso.
Eccezioni opponibili al paziente
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Le compagnie assicurative citate in giudizio potranno opporre al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, solo le eccezioni derivanti dal contratto stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale sono definiti i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Tanto che la stessa possibilità di esperire l'azione diretta è stata subordinata dalla legge alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
Diritto di rivalsa
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All'impresa di assicurazione viene quindi riconosciuto il diritto di rivalsa verso l'assicurato, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e non derogabili contrattualmente.
Obblighi di comunicazione
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Le imprese di assicurazione che siano citate in giudizio dal danneggiato (così come le strutture sanitarie) hanno l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione della causa entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto introduttivo, via p.e.c. o raccomandata con avviso di ricevimento e allegando una copia di tale atto.
Il medico deve essere informato, sempre entro quarantacinque giorni, anche dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, alle quali deve essere invitato a prendere parte.
In caso di omissione, è esclusa l'ammissibilità delle azioni di rivalsa (o di responsabilità amministrativa per la struttura sanitaria).
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