Per il Consiglio Nazionale Forense tale comportamento integra una violazione del divieto di accaparramento della clientela

di Lucia Izzo - Rischia una sanzione deontologica per violazione del divieto di accaparramento della clientela l'avvocato che pubblicizza il proprio studio con offerta di prestazioni professionali, mediante la distribuzione di volantini in un condominio.

La pubblicità informativa, infatti, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato e in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale


Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 203/2017 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato, sanzionato dal competente COA, tra l'altro, per aver violato il Codice deontologico laddove prevede il divieto di accaparramento della clientela.

La vicenda

In particolare, il professionista aveva recapitato a un numero indistinto di soggetti (privati cittadini, studi professionali, società e imprenditori) e, quantomeno, a tutto un Condominio, una comunicazione, composta da una lettera di accompagnamento di una brochure pubblicitaria dello studio, con lo specifico riferimento allo svolgimento dell'attività legale della stessa menzionata, con la quale venivano offerte prestazioni professionali.


Per il Consiglio Nazionale Forense, tuttavia, sussiste la violazione di cui all'art. 19 del codice previgente (ora art. 37 NCDF) riguardante il divieto di accaparramento di clientela avendo l'avvocato distribuito dei plichi contenenti lettere e brochure in un complesso condominiale composto da circa cento unità.


La lettera, costituente un tutt'uno con la brochure, conteneva una precisa indicazione di "restare a disposizione per qualunque necessità" e quindi faceva offerta diretta al domicilio dei destinatari di prestazioni professionali.


Tale comportamento è vietato dal Nuovo Codice Deontologico all'art. 37 ove è transitata, con la medesima formulazione, la disposizione ex art. 19, canone III, del codice previgente. Ciononostante, il CNF ritiene che, trattandosi di fattispecie limitata a un solo episodio e circoscritta in un contesto condominiale possa ritenersi di lieve entità e quindi meritevole di essere sanzionata in modo attenuato con l'avvertimento (invece che con la censura).

Consiglio Nazionale Forense, sent. 203/2017

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: