La proposta di revisione delle sanzioni approvata dalla commissione finanze della Camera e il parere di Economisti e giuristi insieme, l'associazione di avvocati, notai e commercialisti

di Gabriella Lax - A proposito delle multe per i libretti degli assegni privi della dicitura «non trasferibile» eravamo rimasti, qualche giorno fa, alle richieste dei deputati che ricordavano al governo di «assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, sia ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell'operazione». Dunque un ritorno alle percentuali, considerando che non si tratta di sanare sanzioni abnormi rispetto alla violazione, ma di dare attuazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità contenuti nel diritto europeo, nella direttiva e nella delega.

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Al momento la fotografia della situazione prevede che le Ragionerie dello Stato richiedano un'oblazione di 6mila euro per evitare le sanzioni antiriciclaggio (Dlgs 231/2007) a chi ha emesso o incassato assegni privi dell'annotazione «non trasferibile». Si tratta di un'oblazione di 6mila euro, che va pagata entro 60 giorni e che elimina il rischio di procedure più complesse fino ad arrivare a sanzioni da 3mila a 50mila euro.

Cosa potrebbe succedere dunque?

Da una parte la possibilità è che la sanzione sia calcolata in percentuale oppure si potrebbe stabilire di adottare criteri che attutiscano la sanzione (attualmente, da 3mila a 50mila euro, con l'oblazione di 6mila euro entro 60 giorni).

Cosa fare nel caso di multe per i libretti degli assegni "non trasferibili"

Al cittadino che è incappato in questa situazione cosa conviene fare?

Intanto, come suggerisce il Sole 24 Ore, vale la pena di chiudere la contestazione con il nucleo antiriciclaggio, pagando i 6mila euro entro 60 giorni dalla comunicazione della Ragioneria dello Stato, nel caso in cui si ritenga di poter essere coinvolti in successivi episodi di riciclaggio.

Coloro che hanno ricevuto l'assegno non trasferibile, segnalati per un'operazione ritenuta anomala, possono avere interesse a eliminare la procedura stessa: l'infrazione può far sorgere un dubbio di antiriciclaggio anche se l'operazione sospetta ha una matrice molto banale. Se si paga l'oblazione

da 6mila euro però non potrà tronare indietro e in caso di sopravvenienza di una norma che riduca la sanzione, non sarà possibile approfittarne. Per l'antiriciclaggio operano infatti principi già collaudati nell'applicazione della legge 689/1981 e cioè l'impossibilità di far valere eventuali circostanze favorevoli (Corte costituzionale 468/2005).

Nel caso non si sia costretti a pagare subito l'oblazione, si consideri che passerà circa un anno prima che le ragionerie emettano i decreti per costringere a pagare. Le stesse Ragionerie sono in attesa del parere di una Commissione presso il Mef, a cui tocca stabilire i criteri generali di valutazione dei comportamenti di sospetto riciclaggio.

Di seguito spetterà al Ministero adottare specifici decreti che quantificheranno le sanzioni: con importi che variano da 3mila a 50mila euro. Di certo la Commissione centrale terrà in considerazione le situazioni più banali, quelle più lontane dai rischi di riciclaggio, sanzionandole con il minimo (oggi, 3mila euro). Altre considerazioni riguardano le operazioni domestiche (matrimoni, donazioni a nipoti, acquisto prima casa con assegni trasferibili), previste dalla legge 689/1981 che stabilisce di valutare la gravità della violazione (l'importo dell'assegno), la personalità e le condizioni economiche di chi ha violato la legge nonché l'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Per quanto riguarda in generale i rapporti tra chi ha pagato e chi ha incassato l'assegno: il debito pagato con assegno "trasferibile" è comunque saldato, anche se chi ha ricevuto l'assegno deve pagare una sanzione.

Assegni irregolari: il parere di Economisti e giuristi insieme sulle sanzioni

Sul punto, sono intervenuti anche avvocati, commercialisti e notai, uniti nella triplice "Economisti e giuristi insieme", che plaudono alla proposta di revisione delle sanzioni. "La proposta di revisione delle sanzioni previste dall'art. 63 del dlgs. 231/07, approvata nei giorni scorsi dalla Commissione Finanze della Camera, è estremamente positiva. Una scelta di buon senso e di giustizia che ci auguriamo possa essere accolta dal Governo" scrivono infatti in un comunicato diffuso l'1 marzo scorso a firma del presidente Massimo Miani.

"Le sanzioni attualmente previste dalla norma - spiega Miani - sono in evidente contrasto con il principio di proporzionalità imposto dal legislatore comunitario, nonché con la necessità di commisurare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria ad una serie di circostanze, tra cui la gravità della violazione. La proposta della Commissione Finanze appare improntata a criteri di giustizia sostanziale, oltre che di buon senso".

Secondo Economisti e giuristi insieme, si tratta di violazioni nella maggior parte dei casi meramente colpose commesse da cittadini in buona fede e per importi di scarsa entità. "L'accoglimento da parte del Governo del parere della Commissione - aggiunge Miani - rimedierebbe, in parte, a quei profili di incostituzionalità derivanti dall'irragionevole disallineamento tra le sanzioni previste per l'utilizzo, oltre la soglia di 2.999 euro, del denaro contante e dei titoli al portatore e le sanzioni previste per la mancata apposizione, oltre la soglia di 999 euro, della clausola di non trasferibilità sui titoli all'ordine, ossia assegni bancari e circolari ed analoghi titoli emessi e tratti sulle Poste Italiane".

L'impianto sanzionatorio attualmente vigente, ricorda Miani, "prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra 3.000 e 50.000 euro, ferma restando la possibilità, per il soggetto sanzionato, di avvalersi dell'oblazione mediante pagamento di un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione prevista". Sul punto, la Commissione Finanze ha evidenziato l'opportunità di "adottare correttivi tesi ad evitare i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo e un massimo edittale determinato ma non ancorato all'entità dell'importo trasferito in violazione delle predette norme". In tal senso, "l'intervento del Governo dovrebbe essere finalizzato ad assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, sia 'ragionevole e proporzionata' rispetto al valore dell'operazione posta in essere in violazione dell'art. 49 del dlgs. 231/07, in particolare per le operazioni di importo esiguo".

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