di Lucia Izzo - Affinchè sia accertato il superamento della soglia di tollerabilità necessario per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), non è necessario che il giudice proceda attraverso una perizia o una consulenza tecnica.
La norma, infatti, è tesa a tutelare la pubblica quiete, dunque è sufficiente che l'evento sia potenzialmente idoneo a arrecare oggettivamente disturbo alla collettività, circostanza che potrà emergere da elementi probatori di diversa natura, comprese le dichiarazioni di chi sia in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.
La vicenda
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 9361/2018 (qui sotto allegata) confermando la condanna a 100 euro di ammenda nei confronti dell'imputato, responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere disturbato il riposo dei condomini mediante rumori, urla e schiamazzi durante l'orario notturno all'interno di un edificio condominiale.
In Cassazione, l'imputato lamenta che il giudice a quo abbia omesso di verificare il livello di tollerabilità dei rumori prodotti dall'imputato, ovverosia l'idoneità ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone. Tale dato, configurante elemento costitutivo della contravvenzione ascritta, secondo la difesa non era emerso da alcuna delle deposizioni raccolte e sul punto integralmente travisate.
Scatta il reato ex art. 659 c.p. per i rumori notturni potenzialmente idonei a disturbare le persone
Tuttavia, la Cassazione rammenta come il reato di cui all'art. 659, comma 1, del codice penale, si configuri, secondo l'univoca interpretazione della giurisprudenza, come reato di pericolo presunto.
Dunque, per il perfezionamento della fattispecie criminosa, occorre che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare.
In sostanza, l'interesse che il legislatore vuole tutelare è quello della pubblica quiete, la quale, spiega la Corte, implica di per sé l'assenza di disturbo per la pluralità dei consociati.
Dunque, è necessario che i rumori abbiano una diffusività tale che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito dalla collettività, accezione che ricomprende i soggetti che si trovano nell'ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica.
In particolare, relativamente all'accertamento della fattispecie criminosa, la giurisprudenza ha ritenuto non necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica.
Il giudice, si legge nel provvedimento, ben potrà fondare il suo convincimento circa la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.
Nella specie, l'accertamento della propagazione effettiva delle urla dell'imputato, che si trovava all'interno di un edificio condominiale, accompagnate da rumori riconducibili a rottura di vetri o di oggetti, si è fondato sulla dichiarazione resa da un appuntato che li aveva avvertiti sin dalla strada dove si trovava a camminare e che, perciò, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del reato, desumendo dalla diffusività del rumore, percepibile al di fuori dell'edificio da cui proveniva, la sua la capacità di propagarsi all'interno dell'intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell'immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del luogo in cui il prevenuto stava dando sfogo ai suoi impeti iracondi.
Oltre che dall'intensità delle emissioni sonore, conclude la Corte, l'offensività della condotta posta in essere dall'imputato è altresì evidenziata dal contesto temporale del fatto, verificatosi in pieno orario notturno, con conseguente inequivoco disturbo al riposo delle persone in conformità alla fattispecie tipica delineata dall'art. 659 del codice penale.
Cass., III pen., sent. n. 9361/2018• Foto: 123rf.com