Secondo l'opinione prevalente la responsabilità civile del consulente scatta solo in caso di colpa grave. Vediamo qual è la responsabilità penale e civile del Ctu

di Valeria Zeppilli - All'interno del processo civile, il C.T.U. assume un ruolo di fondamentale rilievo. Tale soggetto, infatti, è un ausiliario del quale il giudice si avvale per risolvere tutte le questioni tecniche che emergono nel corso di una causa e al quale, quindi, è richiesta una particolare competenza.

Sebbene il giudicante possa poi discostarsi da quanto emerso dalla perizia del consulente tecnico d'ufficio, una simile ipotesi non è frequente nella prassi e, quindi, le risultanze delle operazioni peritali svolte da tale professionista hanno ricadute di primo piano sulle sorti del giudizio.

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La responsabilità penale del Ctu

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L'importanza del ruolo assegnato dal nostro sistema processuale civile al consulente tecnico d'ufficio comporta, ovviamente, che tale soggetto sia gravato anche da una responsabilità personale per il suo operato, della quale il codice di procedura civile si occupa, in lungo e in largo, all'articolo 64.

Tale norma, innanzitutto, prevede che al C.T.U. si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti. Il riferimento va, nel dettaglio, agli articoli 314 e seguenti, che puniscono il peculato, all'articolo 366, che si occupa di rifiuto di uffici legalmente dovuti, e all'articolo 373, che disciplina il reato di falsa perizia o interpretazione

L'articolo 64 stabilisce poi che, se il consulente esegue gli atti che gli sono richiesti con colpa grave, per lui è prevista la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a 10.329 euro, con applicazione della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte di cui all'articolo 35 del codice penale.

La responsabilità civile del Ctu

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La responsabilità del consulente tecnico d'ufficio per il suo operato, peraltro, non è solo di carattere penale, in quanto lo stesso articolo 64 c.p.c. prevede che, in ogni caso, è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Sul punto, l'opinione prevalente degli interpreti è quella che il C.T.U. risponda solo in caso di colpa grave nello svolgimento dell'incarico conferitogli (sebbene non manchi chi ritenga che il risarcimento possa scattare anche in caso di colpa lieve).

Di conseguenza, affinché scatti in capo al consulenza l'obbligo di risarcire il danno alle parti sarebbe indispensabile che gli atti che gli sono stati richiesti siano riferibili a negligenza o imperizia grave e insecusabile. In altre parole, l'incarico deve essere stato svolto in maniera strumentale e illecita, senza rispettare le regole generali di correttezza e buona fede.

In sostanza, secondo tale interpretazione, la responsabilità civile del consulente avrebbe come presupposto la sussistenza della responsabilità penale contemplata dall'articolo 64.

Chi ritiene che, invece, la responsabilità civile del consulente tecnico d'ufficio sia possibile anche per colpa lieve, fa leva sulla circostanza che la norma, nell'occuparsene, utilizza l'inciso "in ogni caso" ("In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti") e che quindi per la sanzione penale sia richiesto un grado di colpa più elevato rispetto a quello che fa nascere l'obbligo risarcitorio.

Responsabilità extracontrattuale e indebito soggettivo

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Ciò che è certo, anche tra gli interpreti, è che la responsabilità del C.T.U. abbia natura extracontrattuale e che l'onere di dimostrare di aver subito un danno dalla condotta del consulente gravi in capo a chi tale danno lamenti.

La dottrina prevalente, inoltre, ritiene che, se la consulenza viene dichiarata nulla, la parte che ne abbia anticipato le spese possa esperire anche l'azione di indebito soggettivo di cui all'articolo 2036 del codice civile.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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