di Gabriele Colasanti - Gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento hanno il diritto di fruire di piani didattici personalizzati in ambito scolastico e, in presenza degli altri requisiti, dell'indennità di frequenza erogata dall'INPS.
In mancanza dell'attuazione della didattica personalizzata è possibile impugnare valutazioni insufficienti, debiti formativi e "bocciature".
I disturbi dell'apprendimento (Dsa)
I disturbi specifici dell'apprendimento, denominati "DSA", attengono alla capacità di lettura e di decifrazione dei segni linguistici ("dislessia") ovvero alla realizzazione grafica ("disgrafia"), ai processi linguistici ("disortografia") nonché all'elaborazione dei numeri ("discalculia").
La Legge 170/2010 garantisce il diritto allo studio ed eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale delle persone con "DSA".
Invero, la normativa riconosce che il discente posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.
Il diritto a didattica personalizzata
Pertanto, la Legge 170/2010 stabilisce che le istituzioni scolastiche devo garantire "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata".
Al riguardo, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha emanato delle linee guida "per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" allegate al D.M. del 12.07.2011.
La didattica personalizzata, come affermato nelle linee guida, consiste nell'uso di metodologie didattiche quali, ad esempio: le mappe concettuali, gli schemi, le interrogazioni orali anziché scritte. Le istituzioni scolastiche, perciò, sono tenute per legge a redigere dei piani didattici personalizzati, c.d. "PDP", a beneficio degli alunni con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento.
Come tutelare i diritti dell'alunno con Dsa
Sulla scorta di tale quadro normativo, è possibile diffidare le istituzioni scolastiche all'attuazione della Legge 170/2010 in tutti quei casi ove l'insuccesso scolastico dell'alunno sia riconducibile alla mancata adozione di un piano didattico personalizzato e/o delle metodologie didattiche compensative.
Inoltre, è diritto dell'alunno (per tramite del legale rappresentante, se minore), ottenere dalla scuola la copia dei compiti in classe, ai sensi della L. 241/1990.
Infatti, è possibile impugnare dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale le valutazioni scolastiche, le pagelle intermedie, i debiti formativi ed anche la c.d."bocciatura", per violazione e falsa applicazione della legge 170/2010.
I disturbi specifici dell'apprendimento coinvolgono anche la "privacy" dello studente poiché costituiscono dati sensibili che non debbono essere divulgati a terzi. Ne consegue che nel registro di classe non deve farsi menzione della diagnosi di "dsa" poiché la stessa deve essere nota solamente ai docenti per finalità didattiche e non a soggetti terzi (insegnanti di altre classi, genitori di altri alunni, etc). In tal senso si è espresso anche il "Garante della Privacy" nella guida specificamente elaborata in tema di privacy in ambito scolastico.
Infine, i minori con "dsa" possono beneficiare, in presenza di tutti i requisiti di legge, dell'indennità di frequenza (Legge 289/1990) erogata dall'INPS, previa domanda amministrativa ed accertamento sanitario, attualmente pari a Euro 282,55 mensili. In caso di diniego avuto in sede amministrativa è possibile ricorrere al competente Tribunale -Sezione Lavoro.
Gabriele Colasanti
Avvocato del Foro di Roma, Pubblicista
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