di Valeria Zeppilli - Le malattie contratte a causa dello stress lavorativo vanno indennizzate dall'Inail a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle.
L'ordinanza numero 5066/2018 della sezione lavoro della Corte di cassazione (qui sotto allegata) ci ricorda infatti che, con riferimento al rischio tutelato di cui all'articolo 1 del TU n. 1124/1965, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione ma anche il rischio specifico improprio, non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma con essa collegato (attività prodromiche e di prevenzione, attività sindacali, pause fisiologiche e così via).
La causa di lavoro
Ma non solo. Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione già con la sentenza numero 5577/1998 (e confermato poi dall'articolo 10, comma 4, della legge numero 38/2000), l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie professionali vige per tutte le malattie, anche diverse da quelle indicate nelle tabelle allegate al testo unico o da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno contemplato dalle medesime tabelle. L'unica cosa che conta, infatti, è che delle malattie sia provata la causa di lavoro.
Di conseguenza, la possibilità per il lavoratore di provare l'origine professionale di qualsiasi malattia comporta necessariamente la scomparsa dei criteri selettivi del rischio professionale, "non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravvissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico".
Disturbi dell'adattamento
In definitiva quindi, nell'ambito del sistema del Testo Unico, possono essere indennizzate tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al rischio del lavoro, riguardante sia la lavorazione, sia l'organizzazione del lavoro, sia le modalità con le quali il lavoro stesso si esplica. Ciò vuol dire che l'Inail deve pagare, come nel caso deciso con la sentenza in commento, anche i gravi disturbi dell'adattamento con ansia e depressione contratti a causa dello stress lavorativo dovuto a un numero elevatissimo di ore di lavoro straordinario.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 5066/2018